Cessazione materia del contendere e compensazione delle spese nel giudizio di ottemperanza (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 68 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto adempimento dell’obbligo di pagamento da parte dell’amministrazione intimata, documentato e non contestato, determina la cessazione della materia del contendere quanto al merito della controversia. La declaratoria può fondarsi sulla concorde richiesta delle parti, una volta verificato l’intervenuto pagamento. Quanto alle spese, la compensazione integrale è giustificata dalla tendenziale gratuità del giudizio pensionistico, dalla natura pubblica delle parti tenute a effettuare e ricevere il pagamento, dalla natura processuale della pronuncia e dal lungo tempo trascorso tra la richiesta di pagamento e l’instaurazione del giudizio.

Il Fatto

Con ricorso del 3 ottobre 2023 l’INPS chiedeva a questa Sezione della Corte dei conti che, in ottemperanza alla sentenza n. 88/2013 della stessa Sezione, confermata dalla sentenza n. 569/2016 della Terza Sezione d’Appello, si ordinasse al Ministero della Difesa il pagamento in suo favore dell’importo di euro 6.094,25, oltre a euro 500,00 per spese del giudizio di appello, stante il perdurante inadempimento nonostante le diffide del 4.10.2013 e del 10.4.2017.

Il Ministero della Difesa, costituitosi, dava atto di aver provveduto al pagamento e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, producendo la documentazione e poi nuovi ordini di pagamento con rettifica dell’IBAN. All’udienza del 28 marzo 2024, su istanza dell’INPS, veniva disposto rinvio per la verifica del pagamento. All’udienza odierna il difensore dell’Istituto confermava l’avvenuto pagamento e aderiva alla richiesta di parte resistente, insistendo per la liquidazione delle spese. Non si costituiva la parte privata resistente.

La Motivazione della Corte

Il Giudice monocratico, in via preliminare, dichiara la contumacia della parte privata, ritualmente convenuta e non costituita in giudizio.

Nel merito, il Collegio rileva che il Ministero ha documentato l’avvenuto pagamento degli importi oggetto del ricorso introduttivo. Il resistente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con spese compensate; l’INPS, confermato il pagamento, ha aderito alla richiesta chiedendo la liquidazione delle spese legali in proprio favore.

Sulla base della concorde richiesta delle parti, la Corte dichiara senz’altro la cessazione della materia del contendere quanto al merito della controversia. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia di ottemperanza, per effetto dell’adempimento sopravvenuto, preclude ogni ulteriore statuizione sul punto.

Quanto alle spese, il Giudice ritiene sussistenti sufficienti ragioni per disporne la compensazione integrale. La decisione valorizza la tendenziale gratuità del giudizio pensionistico, la natura pubblica delle parti tenute a effettuare e ricevere il pagamento, la natura processuale dell’odierna pronuncia e, comunque, il lungo tempo trascorso tra la richiesta di pagamento e l’instaurazione del presente giudizio. La richiesta di liquidazione avanzata dall’Istituto resta pertanto assorbita nella compensazione.

Il dispositivo dichiara cessata la materia del contendere, compensa le spese e manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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