Irregolare il conto giudiziale dell’agente che omette il giornale di cassa (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 148 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di conti giudiziali, l’agente contabile non può essere discaricato quando abbia usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture contabili, ai sensi dell’art. 194, comma 2, r.d. n. 827/1924. La mancata tenuta del giornale di cassa e il difetto di consequenzialità nella numerazione delle ricevute di riscossione integrano irregolarità formale del conto, che non contiene gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R. n. 194/1996. L’ammanco non giustificato tra somme riscosse e somme versate in tesoreria è addebitato all’agente, unitamente agli importi delle bollette annullate senza giustificazione. La comunicazione della sentenza all’amministrazione non richiede autonoma pronuncia, essendo questa parte necessaria del giudizio.
Il Fatto
La vicenda riguarda il rendiconto di un agente contabile di un ente locale addetto alla riscossione dei proventi delle mense scolastiche per l’esercizio 2016. Con relazione di irregolarità, il magistrato istruttore ha chiesto la dichiarazione di irregolarità del conto e l’addebito di euro 110,50, somma risultante da un ammanco di euro 66,30 e da una bolletta annullata di euro 44,20.
Il conto traeva origine da una precedente separata iscrizione a ruolo disposta con la sentenza n. 59/2023 della medesima Sezione, che aveva ricostruito le singole gestioni comprese in un originario prospetto cumulativo. L’agente contabile si è costituito e ha chiesto il discarico; il pubblico ministero ha concluso per l’irregolarità e l’addebito.
La Motivazione della Corte
Il collegio condivide le conclusioni del magistrato designato. Il conto non contiene tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R. n. 194/1996: le sezioni sugli estremi della riscossione indicano solo gli importi e non i numeri delle ricevute; la sezione dei versamenti in tesoreria riporta i numeri delle reversali ma non le date delle quietanze e i singoli importi.
Sul piano della tenuta delle scritture, la Corte applica l’art. 194, comma 2, r.d. n. 827/1924, che impedisce il discarico in presenza di irregolarità o trascuratezza, e l’art. 19 del regolamento del servizio economale. Risultano disattesi gli obblighi elementari di tenuta dei registri: manca la prescritta redazione del giornale di cassa e si rileva un difetto di consequenzialità nella numerazione delle ricevute. Conferma il quadro l’art. 81, comma 7, del regolamento di contabilità, che onera l’agente dell’aggiornamento dei registri numerati e vidimati.
Quanto alle ricevute di riscossione risultate mancanti, la Corte prende atto dell’attestazione dell’amministrazione secondo cui esse non possono essere ricondotte ad alcun conto giudiziale. Sotto questo specifico profilo, dunque, la gestione non è dichiarata irregolare, con una parziale deviazione dalle conclusioni del pubblico ministero.
Resta invece accertata la differenza tra le somme effettivamente riscosse (euro 78.069,88) e quelle versate in tesoreria (euro 78.003,58), pari a euro 66,30. L’ammanco, non giustificato, è addebitato all’agente insieme all’importo di euro 44,20 della bolletta annullata priva di giustificazione. La Corte esclude poi che occorra una specifica trasmissione del provvedimento all’amministrazione, poiché tutte le sentenze in materia di conti giudiziali sono comunicate all’ente di appartenenza, parte necessaria del giudizio. L’agente è condannato alle spese, liquidate come da nota segretariale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.