Retrocessione al demanio aeronautico e necessaria partecipazione procedimentale del gestore aeroportuale (Cons. Stato n. 1943 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere del Ministero dell’Economia e delle Finanze di retrocedere al demanio aeronautico civile statale impianti non più strumentali alle finalità istituzionali di Enav S.p.A. non è attività vincolata, ma espressione di discrezionalità tecnica (accertamento del nesso di strumentalità del bene al servizio della navigazione aerea) e di discrezionalità amministrativa (scelta dell’an della retrocessione), secondo il combinato disposto degli artt. 692 e 693 cod. nav. Il gestore aeroportuale, destinatario diretto degli obblighi di presa in consegna, gestione e manutenzione, è titolare di legittimazione procedimentale ex art. 7 l. n. 241/1990. La sua omissione integra vizio di legittimità non sanabile ex art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. n. 241/1990, ove l’amministrazione non dia prova della sostanziale ininfluenza del contributo istruttorio. Il giudice amministrativo può conformare il riesercizio del potere ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

Il Fatto

La società che gestisce l’aeroporto di Torino-Caselle impugnava davanti al TAR Piemonte il decreto ministeriale con cui si era disposta la retrocessione al demanio aeronautico civile statale dei sistemi di aiuto visivo luminosi (AVL), di altri beni e aree in titolarità di Enav S.p.A., con successiva riassegnazione all’Enac e affidamento in concessione al gestore aeroportuale.

Il primo giudice respingeva l’eccezione di incompetenza territoriale, riteneva sussistente l’interesse ad agire, dichiarava il ricorso parzialmente improcedibile per intervenuta acquiescenza su alcuni beni e, nel merito, lo rigettava. Proponevano appello principale la società e appello incidentale Enav S.p.A., che investiva le statuizioni di rito e l’obiter relativo alle criticità di individuazione dei beni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’appello incidentale, logicamente pregiudiziale. Rileva che l’art. 692 cod. nav. non prevede alcuna automatica devoluzione degli AVL al demanio: i beni strumentali alla navigazione aerea rientrano nel demanio solo se appartengono allo Stato. La retrocessione si è prodotta per effetto del decreto impugnato, che costituisce il primo dei tre passaggi necessari (atto traslativo, affidamento in uso gratuito all’Enac, concessione al gestore). Sussiste quindi l’interesse ad agire. L’acquiescenza deve essere esplicita e inequivocabile e non può estendersi ai beni non presi in consegna.

Nel merito, la Corte qualifica il potere ministeriale come intreccio di due distinte manifestazioni discrezionali: l’accertamento tecnico della strumentalità del bene rispetto al servizio della navigazione e la scelta di opportunità se retrocedere la totalità o solo parte di tali beni. Non vale l’assunto del primo giudice secondo cui qualsiasi infrastruttura aeroportuale rientrerebbe ex lege tra i beni da retrocedere.

Il gestore aeroportuale, destinatario diretto degli obblighi previsti dall’art. 2 del decreto, e comunque soggetto individuato e facilmente individuabile, doveva essere coinvolto ex art. 7 l. n. 241/1990. La mancata comunicazione di avvio integra vizio procedimentale rilevante. Le amministrazioni non hanno offerto la “prova in contrario” richiesta dall’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. n. 241/1990.

Il decreto presenta inoltre un vizio sostanziale di difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti fattuali. L’istruttoria disposta in appello ha confermato l’esistenza di beni promiscui e di beni da aggiungere o da rimuovere dall’elenco: le difese di Enav S.p.A. ne hanno solo ridimensionato la portata, senza smentirne l’esistenza. Il termine di diciotto mesi non è destinato all’individuazione dei beni, ma alla preparazione del gestore.

Il Collegio accoglie l’appello principale e, in riforma, annulla in parte qua il decreto per la parte relativa all’aeroporto di Torino, con esclusione dei beni già accettati. Dettaglia misure conformative ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.: ruolo di sola cooperazione istruttoria del gestore, comunicazione di avvio con bozza di decreto entro novanta giorni, osservazioni entro i successivi novanta, riscontro entro sessanta. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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