Cessazione della materia del contendere su richiesta concorde delle parti (TAR Sardegna n. 559 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando le parti, in previsione dell’udienza pubblica, ne facciano concorde richiesta. Il giudice vi provvede in ossequio al principio dispositivo, prendendo atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La declaratoria presuppone la convergenza delle domande delle parti e non richiede l’accertamento nel merito dei motivi di ricorso. Alla cessazione consegue la compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione della definizione non contenziosa della vicenda.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato, con ricorso principale e motivi aggiunti, il verbale di deliberazione della Giunta Comunale con cui l’Amministrazione ha dichiarato di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016, una proposta di finanza di progetto per l’affidamento in concessione del servizio energia e della gestione degli impianti comunali, individuando il promotore e riconoscendogli il diritto di prelazione. Con i motivi aggiunti la società ha contestato anche le comunicazioni con cui il Comune aveva autorizzato solo un accesso parziale alla documentazione, secretando le informazioni ritenute coperte da segreti industriali del controinteressato.

La ricorrente ha quindi domandato l’annullamento degli atti impugnati e l’accertamento del diritto all’esibizione e al rilascio di copia integrale della documentazione richiesta. Il Comune e la controinteressata si sono costituiti per resistere all’accoglimento.

La Motivazione della Corte

In previsione dell’udienza pubblica, l’Amministrazione e la ricorrente hanno chiesto congiuntamente che venisse pronunciata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Il Collegio ha rilevato che tale richiesta proveniva dalle parti portatrici dei contrapposti interessi sostanziali e processuali.

Il Tribunale ha preso atto della circostanza e, in ossequio al principio dispositivo, ha provveduto in conformità, dichiarando la cessazione della materia del contendere. La decisione non implica alcuna valutazione di fondatezza dei motivi di ricorso, ma si limita a registrare la sopravvenuta definizione della controversia per volontà concorde delle parti.

Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate tra le parti, coerentemente con la definizione non contenziosa della vicenda e con la richiesta formulata dagli stessi contendenti. La sentenza è stata quindi pronunciata con declaratoria di cessazione e ordine di esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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