Inottemperanza al giudicato sul bonus docenti e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 558 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia condannato l’amministrazione al pagamento di somme in favore del docente legittima l’accoglimento del ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. e la nomina del commissario ad acta. Il commissario può essere individuato in un dirigente generale già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. In tal caso non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell’amministrazione inadempiente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Civile – Controversie del Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per quattro anni scolastici, per complessivi euro 2.000, oltre alla maggior somma corrispondente alla differenza tra rivalutazione e interessi e alla rifusione delle spese.
La sentenza n. 41 del 2024, notificata e non appellata, era passata in giudicato. Poiché l’amministrazione non aveva corrisposto il dovuto, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, limitatamente a capitale e interessi, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti necessari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti del rito ottemperanza: l’esistenza di una sentenza passata in giudicato, la sua notificazione e la persistenza dell’inadempimento dell’amministrazione debitrice. In camera di consiglio il difensore della ricorrente ha confermato la mancata integrale esecuzione del giudicato in punto di bonus annuale e interessi.
La difesa dell’amministrazione ha dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione del pagamento, senza però fornire indicazioni utili a una soluzione bonaria. L’inerzia, quindi, non risulta superata e l’istanza di nomina del commissario ad acta va accolta, secondo la previsione dell’art. 114 cod. proc. amm.
Quanto all’individuazione dell’organo, il Tribunale ha ritenuto congruo affidare l’incarico al Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’Ufficio. Il termine per l’adempimento è stato fissato in 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione amministrativa della decisione.
Su un punto specifico il Collegio ha escluso la liquidazione di compensi in favore del commissario, valorizzando la circostanza che le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. La soluzione evita duplicazioni di costi a carico dell’erario e mantiene l’esecuzione all’interno dell’apparato.
Infine, sulla regolazione delle spese, il Tribunale ha posto le spese del giudizio a carico dell’amministrazione soccombente, liquidandole in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato. La liquidazione tiene conto della serialità della causa, con distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Nota della Redazione
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