Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese nell’ottemperanza (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 58 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione integrale del giudicato da parte dell’amministrazione, intervenuta prima della decisione, determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse del ricorrente all’emanazione dei provvedimenti sostitutivi e alla nomina del commissario ad acta. La declaratoria di cessazione assorbe ogni altra domanda, compresa quella di assegnazione di termine perentorio. Quanto alle spese, la compensazione può essere disposta ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. quando il giudizio si definisce decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari, ovvero ricorra soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione, aveva ottenuto dalla Sezione Giurisdizionale per la Sardegna, con sentenza n. 178/2021 depositata il 29.04.2022, il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione, sulla quota retributiva, dell’aliquota di rendimento dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Non avendo l’INPS dato esecuzione al giudicato, il ricorrente lo aveva diffidato formalmente in data 18 ottobre 2022 e, con ricorso depositato il 24 luglio 2023, ha adito il giudice contabile chiedendo l’accertamento della mancata ottemperanza, l’assegnazione di un termine perentorio all’ente e la nomina di un commissario ad acta in via sostitutiva, con vittoria di spese e competenze da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio è emerso un fatto sopravvenuto di rilievo dirimente: con note d’udienza depositate il 23 marzo 2024 il difensore del ricorrente ha rappresentato che l’INPS aveva provveduto all’esecuzione della sentenza mediante il cedolino di febbraio 2024, chiedendo conseguentemente che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La Corte ha preso atto dell’intervenuta esecuzione del giudicato e ha ritenuto che tale circostanza faccia venir meno l’interesse alla pronuncia richiesta. Il thema decidendum del giudizio di ottemperanza, incentrato sull’inerzia dell’amministrazione e sull’adozione dei provvedimenti sostitutivi, risulta superato dall’avvenuto adempimento, con la conseguenza che la domanda di nomina del commissario e quella di assegnazione del termine perentorio non hanno più ragione di essere esaminate nel merito.

Sul versante delle spese, il giudice unico ha richiamato l’art. 31, comma 3, c.g.c., che consente la compensazione, parziale o totale, in presenza di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando il giudizio si definisce decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari. La definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere, fondata su un fatto sopravvenuto e non su una pronuncia di merito, giustifica l’esercizio del potere compensativo, escludendo la soccombenza dell’ente in senso tecnico.

La Corte ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato integralmente le spese, senza liquidazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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