Imposta di soggiorno non riversata e giurisdizione contabile sul gestore (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 2 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una struttura ricettiva che, in forza del regolamento comunale adottato ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 23/2011, è incaricato di accertare, riscuotere e riversare l’imposta di soggiorno è legato all’ente locale da un rapporto di servizio idoneo a radicare la giurisdizione contabile. L’omesso riversamento del gettito riscosso o da riscuotere integra danno erariale da mancata entrata. Il relativo ammontare, quando il gestore non inserisca i dati delle presenze nel portale dedicato né presenti le dichiarazioni mensili, si liquida in via equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., assumendo a parametro il tasso medio di occupazione previsto dal regolamento comunale. L’elemento soggettivo è ravvisabile nel dolo contrattuale, consistente nella coscienza e volontà di disattendere gli obblighi di servizio.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Toscana ha citato in giudizio un’impresa individuale e una società unipersonale, entrambe operanti nel settore dell’ospitalità extralberghiera, chiedendone la condanna al risarcimento in favore del Comune di Firenze per complessivi euro 32.974,50.
L’azione traeva origine da una notitia damni dell’amministrazione comunale, segnalante l’omesso versamento dell’imposta di soggiorno per periodi compresi negli anni 2016-2022, accompagnata dalla mancata presentazione delle dichiarazioni mensili. La Procura ha delegato accertamenti alla Polizia municipale, che ha quantificato gli importi non versati anche con metodo induttivo, ove le presenze non erano state registrate nel portale comunale. Gli inviti a dedurre sono rimasti senza riscontro e le convenute non si sono costituite.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha dichiarato la contumacia delle convenute, ritualmente citate a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 93 c.g.c. Ha poi affermato d’ufficio, pur in assenza di contestazioni, la sussistenza della giurisdizione contabile.
Il percorso argomentativo muove dalla disciplina del tributo. L’art. 4 d.lgs. n. 23/2011 consente ai Comuni di istituire l’imposta a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive; il regolamento fiorentino, adottato con deliberazione consiliare n. 33 del 2011 e poi integrato, assegna ai gestori una funzione strumentale alla riscossione: accertare e incassare il tributo dai clienti, dichiarare mensilmente i pernottamenti e riversare le somme. Da qui la configurazione di un rapporto di servizio tra ente e gestore. Sul punto la Corte richiama il quadro normativo sopravvenuto, segnatamente l’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, che ha inserito il comma 1-ter nel corpo dell’art. 4 citato, e l’art. 5-quinquies, comma 1, d.l. n. 146/2021, di interpretazione autentica, nonché i precedenti delle Sezioni giurisdizionali di Emilia-Romagna n. 325/2021, Liguria n. 1/2022, Toscana n. 189/2022 e della Sez. II Centr. App. n. 275/2022.
Nel merito, la domanda è stata accolta integralmente. La documentazione acquisita dimostra che, nella gestione delle strutture, sono stati ripetutamente violati gli obblighi regolamentari: nessuna registrazione delle presenze nel portale, nessuna dichiarazione mensile, nessun riversamento. Da tale condotta è derivato un danno erariale da mancata entrata, consistente nel gettito non incamerato dal Comune.
Quanto al quantum, la Corte distingue. Le somme riscosse o riscuotibili risultanti dai dati delle presenze inseriti nel portale rientrano senz’altro nel danno. Per le mensilità prive di dati, il Collegio ravvisa i presupposti della liquidazione in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 cod. civ. e condivide la quantificazione operata secondo l’art. 10, comma 6, del regolamento comunale, fondata sul tasso medio di occupazione: metodo induttivo ritenuto obiettivamente coerente e rigoroso, in linea con il precedente della Sez. I Centr. n. 107/2023. Il danno è così determinato in euro 32.974,50, ripartito tra i due soggetti in relazione ai rispettivi periodi di gestione.
Sul piano soggettivo, la condotta è connotata dal dolo contrattuale, individuato nella coscienza e volontà di disattendere gli obblighi di servizio. La Corte ha quindi condannato le convenute al pagamento delle rispettive somme, con rivalutazione monetaria dall’evento lesivo e interessi legali dalla pubblicazione fino al soddisfo; le spese di giudizio, liquidate in favore dell’Erario, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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