Tetti di spesa sanitaria e criterio del fatturato 2005 nel budget (C.G.A.R.S. n. 25 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In un sistema in cui è fisiologica la sopravvenienza dell’atto determinativo della spesa in epoca successiva all’inizio dell’erogazione del servizio, il provvedimento che fissa il tetto massimo di spesa per le prestazioni erogate da privati in regime di accreditamento è legittimamente emanato ad anno inoltrato e non lede alcun affidamento delle strutture accreditate. La fissazione dei tetti di spesa costituisce adempimento di un obbligo ineludibile, funzionale all’equilibrio finanziario e al rispetto del piano di rientro. La riduzione del budget definitivo rispetto a quello assegnato in via provvisoria non è irragionevole e non richiede concertazione preventiva, trattandosi di misure di contenimento della spesa imposte per legge. Il criterio del fatturato dell’anno 2005 per la determinazione del budget è legittimo quando l’Amministrazione abbia previsto un correttivo specifico per le strutture che documentino periodi di chiusura per lavori di adeguamento.
Il Fatto
Una casa di cura accreditata con il servizio sanitario regionale impugnava davanti al TAR Sicilia i decreti assessoriali con cui erano stati determinati e ripartiti i tetti di spesa per l’assistenza ospedaliera per l’anno 2008, unitamente ai consequenziali provvedimenti aziendali di assegnazione del budget. La struttura lamentava la tardività della determinazione del tetto e del budget, l’errore nel presupposto per avere ancorato il parametro al fatturato del 2005 e la disparità di trattamento rispetto ad altre strutture.
Il TAR respingeva il ricorso. La società proponeva appello, riproponendo la censura sulla tardività e quella sul criterio del fatturato 2005, sul rilievo che i lavori di adeguamento eseguiti in quell’anno avevano contratto il fatturato e, di riflesso, il budget assegnato. Resisteva il solo Assessorato regionale della salute.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, il Collegio richiama la propria precedente pronuncia — C.G.A. n. 447 del 22 maggio 2012 — che a sua volta si fonda sull’insegnamento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2006 e sulle decisioni n. 7 del 2006 e n. 3 del 2012. In un sistema in cui la sopravvenienza dell’atto di determinazione della spesa dopo l’inizio dell’erogazione è fisiologica, le strutture possono programmare l’attività facendo riferimento ai limiti dell’anno precedente.
Il carattere provvisorio dell’assegnazione iniziale non radica alcun affidamento qualificato: l’importo è destinato a essere rimodulato in via definitiva in relazione alle ristrettezze finanziarie e ai vincoli del piano di rientro, ai sensi dell’art. 1, comma 796, della legge n. 296/2006. La Corte ribadisce che i tetti di spesa sono indispensabili per l’equilibrio finanziario e che la loro fissazione non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento.
La riduzione del budget definitivo rispetto a quello provvisorio non è dunque irragionevole e non richiedeva alcuna concertazione preventiva, trattandosi di attuare misure di contenimento imposte per legge e gravanti sulle strutture private.
Sul secondo motivo, il Collegio rileva che il decreto assessoriale, in ossequio al verbale di incontro con l’AIOP, aveva previsto un correttivo specifico per le strutture in grado di dimostrare la chiusura nel 2005 per i lavori di adeguamento. L’Ispettorato regionale sanitario, con nota del 13 novembre 2008, aveva però attestato che non risultavano pervenute comunicazioni di chiusura. La nota del maggio 2005 invocata dall’appellante riguardava un’ispezione e una diffida, non la chiusura per adeguamento, e la nota del luglio 2005 si riferiva a lavori di manutenzione straordinaria di soli venti giorni. La censura è quindi infondata, per difetto di supporto probatorio.
L’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni e dei contrasti giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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