Riscatto corso tecnico radiologia subordinato al previo diploma secondario (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 25 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. b), legge n. 274/1991, il riscatto dei periodi, non inferiori ad un anno, corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale richiede che tali corsi siano stati seguiti dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore. Il requisito temporale del previo diploma secondario integra una condizione di ammissibilità del riscatto, non un semplice presupposto di fatto. L’eventuale riconoscimento successivo del titolo professionale come equipollente al diploma universitario non produce effetti sulla posizione funzionale e sulle mansioni nei rapporti di lavoro già instaurati. Non sussiste disparità di trattamento rispetto ai corsi universitari, poiché solo i percorsi post-secondari sono assimilabili agli studi di laurea.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di un’azienda sanitaria locale con la qualifica di tecnico di radiologia medica, ha chiesto all’INPS il riscatto del corso triennale di studi seguito per il conseguimento del relativo diploma, necessario per l’accesso al ruolo organico dell’ente ospedaliero. L’Istituto aveva dapprima accolto la domanda con provvedimento del 25.8.2023, poi revocato dalla Direzione Provinciale di Lucca sull’assunto che il ricorrente non avesse conseguito il diploma di scuola media superiore prima del diploma oggetto di riscatto.
Il ricorrente ha impugnato la revoca davanti alla Corte dei conti, invocando l’interpretazione estensiva dell’art. 69 del R.D.L. n. 680/1938 e gli interventi additivi della Corte costituzionale, che avrebbero consentito il riscatto degli anni di studio finalizzati ai titoli necessari per l’ammissione in servizio o la progressione in carriera. L’INPS ha resistito, richiamando l’art. 8, comma 1 lett. b), legge n. 274/1991 e l’art. 2 del d.m. 27 luglio 2000 sull’equipollenza.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha respinto il ricorso muovendo da un dato pacifico e documentalmente provato: il ricorrente ha conseguito il diploma di tecnico di radiologia medica senza essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria.
La norma applicabile ratione temporis è l’art. 8, comma 1 lett. b), legge n. 274/1991, che ammette a riscatto i periodi dei corsi di formazione professionale «seguiti dopo il conseguimento del titolo di studio d’istruzione secondaria superiore». La Corte ha valorizzato la condizione temporale espressa dal testo: il requisito non è un semplice presupposto, ma un elemento costitutivo della fattispecie di riscatto.
Il percorso argomentativo si fonda sul confronto tra corsi universitari e corsi di formazione professionale. Gli anni di studio per la laurea presuppongono sempre il diploma secondario. Se è corretto equiparare ad essi, in ossequio al principio di uguaglianza sostanziale, i periodi di formazione professionale che seguono un percorso assimilabile, non lo è estendere il trattamento ai diplomi conseguiti in assenza del titolo secondario, perché in tal caso la situazione non è più assimilabile ai corsi universitari.
Il giudice ha poi escluso rilievo all’equipollenza riconosciuta dal d.m. 27 luglio 2000, richiamando l’art. 2 del medesimo decreto e la Sez. II Centr., sent. n. 428/2022: l’equipollenza non produce effetti sulla posizione funzionale e sulle mansioni nei rapporti di lavoro già instaurati. Quanto agli interventi additivi della Corte costituzionale, la Corte ha richiamato la sent. n. 52 del 2000 e la sentenza n. 535 del 1990: l’estensione della facoltà di riscatto ad alcuni diplomi post-secondari è avvenuta per l’accertato livello superiore dei corsi, il che presuppone il previo possesso del diploma secondario.
Da qui la reiezione del ricorso, con compensazione integrale delle spese di lite per le pregresse incertezze giurisprudenziali in materia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.