Cessazione della materia del contendere e spese per soccombenza virtuale (TAR Puglia n. 1440 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere si determina quando la sopravvenienza in corso di causa realizzi in modo pieno la pretesa dedotta in giudizio, così da far venir meno ogni residua utilità della decisione di merito. Nel processo amministrativo la soccombenza virtuale consente al giudice di porre le spese a carico della parte che, alla stregua delle risultanze istruttorie, sarebbe rimasta soccombente ove la controversia fosse stata decisa nel merito. La regola dell’art. 91 cod. proc. civ., richiamata nel rito amministrativo, opera anche quando l’esito del giudizio sia un provvedimento di rito, purché emerga con evidenza l’originaria fondatezza della domanda. L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse colpisce invece il ricorso avverso l’atto originario quando questo sia stato revocato e sostituito da un provvedimento successivo, sul quale si trasferisce l’interesse della parte.

Il Fatto

Due federazioni agricole ricorrenti impugnavano, in parte qua, il decreto del Presidente della Giunta Regionale Pugliese prot. n. 492 del 23.10.2023, con il quale erano stati nominati i componenti del Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Lecce, pretermettendo il rappresentante dalle stesse designato. Il ricorso investiva anche la presupposta determinazione dirigenziale n. 606 del 25.9.2023 e il diniego parziale opposto a un’istanza di accesso documentale.

Con successivo decreto prot. n. 530 del 15.11.2023 la Regione revocava il primo provvedimento e rinnovava le nomine, includendo i membri provinciali in precedenza omessi per errore di trascrizione. Le ricorrenti impugnavano anche tale atto con motivi aggiunti, riproponendo le censure sull’istruttoria carente nel calcolo della rappresentatività delle organizzazioni professionali agricole. Sopravvenuta la nomina del proprio rappresentante, le ricorrenti chiedevano la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha distinto le sorti del ricorso introduttivo da quelle dei motivi aggiunti. Quanto al primo, la revoca del decreto n. 492 del 2023 e la sua sostituzione con il decreto n. 530 del 2023 hanno fatto venir meno gli effetti dell’atto originariamente gravato, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L’interesse delle ricorrenti si era trasferito sul nuovo provvedimento, a sua volta impugnato con motivi aggiunti.

Su questo punto la sentenza richiama Consiglio di Stato 14 luglio 2015, n. 3515 e Consiglio di Stato 29 aprile 2014, n. 2209, secondo cui l’improcedibilità ricorre quando il rapporto giuridico sotteso all’atto impugnato è stato oggetto di nuova regolazione in corso di causa, non residuando alcuna concreta utilitas nella decisione di merito.

Riguardo ai motivi aggiunti, il Tribunale ha rilevato che la Regione, aderendo alle considerazioni delle ordinanze cautelari n. 65/2024 e n. 106/2024, ha nominato con decreto presidenziale n. 40 del 23 gennaio 2025 un componente in rappresentanza dell’associazione ricorrente in seno al Comitato di Gestione. Le ricorrenti hanno dichiarato che tale nomina è satisfattiva rispetto alla domanda di tutela del bene della vita dedotto, anche sul piano ostensivo. Ne deriva la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Sul carico delle spese il Collegio ha applicato la regola della soccombenza virtuale, stante l’evidente originaria fondatezza dei motivi aggiunti, quale emerge dalle citate ordinanze cautelari che avevano censurato l’istruttoria lacunosa e non conforme al dettato dell’art. 4, comma 1, lett. a), del R.R. n. 5/2021. La Regione è stata pertanto condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori secondo le tariffe medie del D.M. n. 55/2014, per tutte le fasi del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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