Cessazione della materia del contendere e soddisfazione integrale della pretesa (TAR Sicilia n. 2994 del 06.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., presuppone che la pretesa del ricorrente abbia trovato piena e comprovata soddisfazione nel corso del giudizio, sì da rendere del tutto inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite. La pronuncia si impone quando un provvedimento dell’Amministrazione abbia assicurato al privato l’utilità sperata attraverso la proposizione del ricorso. La pendenza di appello avverso le sentenze che hanno caducato i provvedimenti di scorrimento non radica un interesse alla decisione, poiché l’esito del nuovo grado determina comunque la posizione del ricorrente. L’istanza di rinvio della trattazione è respinta in difetto dei casi eccezionali previsti dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui l’ASP di Siracusa ha approvato la graduatoria finale di una selezione interna, per titoli e colloquio, riservata al personale dipendente per la copertura di tre posti di collaboratore amministrativo, categoria D, indetta ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D.L. n. 75/2017. Il ricorrente era collocato al settimo posto della graduatoria e contestava la nomina delle concorrenti risultate vincitrici.

Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha dichiarato la decadenza dei vincitori dalla graduatoria impugnata e ne ha disposto lo scorrimento in favore del ricorrente. Alcune concorrenti hanno impugnato tali determinazioni e il Tribunale ha accolto i relativi ricorsi. Una delle sentenze è stata appellata davanti al C.G.A., che ha prima sospeso gli effetti e poi rigettato il ricorso; l’altro appello è tuttora pendente. Il ricorrente ha quindi chiesto un breve rinvio o, in subordine, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in via preliminare l’istanza di rinvio, non ricorrendo alcuno dei casi eccezionali che soli giustificano il differimento della trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. La questione centrale attiene dunque alla sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Il Tribunale richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il presupposto della pronuncia è che la pretesa del ricorrente, cioè il bene della vita al quale egli aspira, abbia trovato piena e comprovata soddisfazione, così da rendere inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite. La norma applicata è l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che impone al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa risulti pienamente soddisfatta.

Nel caso concreto la verifica è positiva: risulta versata in atti la delibera con cui l’ASP ha disposto lo scorrimento della graduatoria in favore del ricorrente, in origine collocato al settimo posto, con conseguente inquadramento nel profilo professionale ambito. L’utilità sperata è stata quindi integralmente assicurata per effetto di un provvedimento amministrativo sopravvenuto.

Il Collegio affronta poi l’eccezione relativa alla pendenza degli appelli davanti al C.G.A. avverso le sentenze che avevano caducato le determinazioni di scorrimento. Tale pendenza, osserva il Tribunale, non radica l’interesse alla decisione: l’esito del nuovo grado determina comunque la posizione del ricorrente. In caso di accoglimento degli appelli dell’ASP questi conserverà la posizione di vantaggio; in caso di rigetto passeranno in giudicato le sentenze di caducazione, la graduatoria riprenderà vigore e il ricorrente sarà definitivamente posposto alle originarie vincitrici.

In definitiva, il ricorso è dichiarato cessato per sopravvenuta carenza di interesse. Le peculiarità della controversia e il concreto andamento del giudizio giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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