Offerta tecnica, calcolo del tecnico in acustica e sufficienza della riferibilità (Cons. Stato n. 1397 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione della lex specialis che impone di dimostrare la riduzione del rumore mediante calcolo eseguito da un tecnico competente in acustica non richiede la sottoscrizione dell’elaborato da parte del professionista. È sufficiente che il calcolo sia riferibile al tecnico puntualmente individuato nell’offerta, con indicazione dei dati di iscrizione agli albi. La mancata sottoscrizione non può essere convertita in causa di esclusione o in penalizzazione, perché una simile fattispecie sanzionatoria è priva di base normativa e negoziale. Il mero refuso nella indicazione di un valore numerico, superato dalla reiterazione del dato corretto nel corpo della relazione e nel prospetto riepilogativo, non rende l’offerta incerta nei contenuti. Integra invece legittima valutazione discrezionale della commissione l’attribuzione di un punteggio differenziato a una soluzione progettuale che si aggiunge al progetto a base di gara rispetto a una che lo modifica in modo alternativo.

Il Fatto

La società appellante aveva partecipato alla procedura aperta indetta dalla Fondazione per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del padiglione centrale presso i giardini veneziani. L’aggiudicazione era stata disposta in favore di altra concorrente. La società ha impugnato davanti al TAR Veneto il provvedimento di aggiudicazione, deducendo plurime violazioni di legge e eccesso di potere, e ha chiesto l’annullamento con le statuizioni conseguenziali.

Il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso principale e dichiarato improcedibile quello incidentale. La società ha proposto appello, articolando censure sulla valutazione dell’offerta tecnica con riguardo ai sub-criteri B.1 e B.2 del Disciplinare, e chiedendo in riforma l’annullamento dell’aggiudicazione e il risarcimento del danno. Le appellate e l’aggiudicataria hanno resistito, quest’ultima proponendo appello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina il par. 20.2 del Disciplinare, che richiedeva di dimostrare la riduzione del rumore complessivo della centrale termo-frigorifera mediante calcolo eseguito da tecnico competente in acustica. L’appellante sosteneva che il tecnico non avesse eseguito alcun calcolo dimostrativo e non avesse sottoscritto l’elaborato, rendendo così impossibile la verifica di attendibilità della soluzione migliorativa.

La censura è rigettata. La lex specialis imponeva il calcolo, non la sottoscrizione. Dalla relazione illustrativa emergeva che l’aggiudicataria si era avvalsa di un ingegnere puntualmente individuato, con indicazione dei numeri di iscrizione agli albi nazionale e regionale. Tale rilievo vale a fondare la riferibilità dei calcoli al professionista e soddisfa il requisito del par. 20.2. La soluzione opposta avrebbe creato una fattispecie sanzionatoria non prevista dal d.lgs. n. 36/2023 né dalla disciplina di gara.

Quanto alla dedotta indeterminatezza dei calcoli, per l’alternanza tra i valori di 62,7 e 60,9 dB e quelli di 69,7 e 67,9 dB, il Collegio rileva che i primi compaiono solo nell’indicazione iniziale, mentre i secondi sono costantemente ripresi nella descrizione del metodo e nel prospetto riepilogativo. È dunque corretta la qualificazione del TAR come refuso, inidoneo a rendere l’offerta incerta.

Sul sub-criterio B.2 la società lamentava di non aver ottenuto lo stesso punteggio dell’aggiudicataria. Il Collegio conferma la lettura del primo giudice: l’appellante, avvalendosi della facoltà concessa dalla lex specialis, aveva modificato il progetto a base di gara, sostituendo sei macchine con due unità polivalenti incapsulate in cabina fonoisolante. Venuta meno la corrispondenza progettuale, il dato di abbattimento correlato alle sei macchine non era più utilizzabile. La proposta dell’aggiudicataria, invece, si integra con il progetto a base di gara e assicura un abbattimento acustico maggiore. Non sussiste perciò disparità di trattamento.

Infine, sul sub-criterio B.1, il verbale della commissione del 30.9.2024 documenta l’estensione a cinque anni della garanzia sui principali elementi impiantistici, la sostituzione di apparecchiature e l’offerta di un sistema di monitoraggio da remoto con gestione digitalizzata dei processi manutentivi. L’attribuzione di 12 punti, con coefficiente 0,60, non è irragionevole. L’appello principale è dichiarato infondato e rigettato; l’appello incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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