Cessazione materia del contendere e spese con esclusione sanata (TAR Sicilia n. 2235 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere costituisce una decisione di merito che presuppone l’integrale soddisfazione, in corso di giudizio, della pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, il quale abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo. Il venir meno dell’interesse alla decisione non preclude al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., di pronunciare la condanna alle spese a carico dell’Amministrazione quando la fondatezza originaria del ricorso emerga dalla documentazione versata in atti. Assume rilievo, a tal fine, l’assenza di qualsivoglia attivazione del soccorso istruttorio da parte della P.A., che ha reso necessario l’introduzione del contenzioso.
Il Fatto
Il Comune di Motta Sant’Anastasia indiceva una selezione pubblica per l’aggiornamento degli elenchi di soggetti idonei da assumere, per vari profili e categorie, nel Comune e negli enti locali aderenti a un accordo. La ricorrente partecipava per il profilo di “operatore esperto” e veniva esclusa con determina n. 149 del 27.12.2024, motivata con la mancanza di specifica qualifica professionale richiesta dall’art. 2, punto 8, del bando. La successiva determina di rettifica confermava l’esclusione.
La candidata impugnava gli atti davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione della lex specialis, il difetto di istruttoria e l’omessa attivazione del soccorso istruttorio, avendo ella dichiarato titoli abilitativi verificabili presso registri pubblici. Nel corso del giudizio l’Amministrazione, con determina dirigenziale n. 51 del 17.04.2025, la includeva nell’elenco dei candidati idonei.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa sostanziale della ricorrente è stata pienamente soddisfatta in via amministrativa nel corso del giudizio, attraverso l’inserimento nell’elenco degli idonei per il profilo richiesto. Ne deriva la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla decisione nel merito dei motivi di impugnazione.
Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 34, comma 5, c.p.a. e sul richiamo a Consiglio di Stato, sez. II, 26/05/2025, n. 4570, secondo cui la pronuncia di cessata materia costituisce decisione di merito che presuppone la piena soddisfazione della pretesa, cioè l’ottenimento in via amministrativa del bene della vita atteso. Nello stesso senso il Collegio cita Consiglio di Stato, sez. V, 09/05/2025, n. 3956, che individua nell’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale il presupposto della cessazione.
La Corte non si limita alla declaratoria e affronta la questione delle spese. La regola processuale dell’art. 34, comma 5, c.p.a. consente la condanna dell’Amministrazione resistente alla rifusione, poiché la fondatezza originaria del ricorso è desumibile dalla documentazione in atti. Il Collegio valorizza in particolare l’assenza di qualsivoglia attivazione del soccorso istruttorio da parte della P.A., che ha imposto alla candidata di rivolgersi al giudice amministrativo per ottenere il riconoscimento del proprio titolo.
Quanto alla quantificazione, le spese sono liquidate in via equitativa nella misura complessiva di euro 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti e rimborso del contributo unificato. Il dispositivo dichiara la cessazione della materia del contendere e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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