Ottemperanza al giudicato e termine dilatorio di centoventi giorni contro la P.A (TAR Sicilia n. 2237 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una condanna al pagamento di somme di denaro nei confronti della Pubblica Amministrazione, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996 deve essere interamente decorso al momento della notifica del ricorso. Ove tale condizione sia verificata e l’Amministrazione non abbia adempiuto, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza nomina commissario ad acta un dirigente della stessa Amministrazione debitrice. Al commissario non spetta alcun compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, atteso che l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La penalità di mora può essere esclusa in presenza di specifiche difficoltà di adempimento legate a vincoli normativi e di bilancio.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al TAR Sicilia l’esecuzione della sentenza n. 2719/2024 emessa dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con la quale era stata accolta la sua domanda nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La decisione è stata notificata in forma esecutiva all’Amministrazione in data 4 dicembre 2024. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato e depositato il 21 aprile 2025. Il Ministero si è costituito formalmente in giudizio, senza dedurre l’intervenuto adempimento.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda la decorrenza del termine dilatorio che l’ordinamento impone a chi intenda agire in via esecutiva contro la Pubblica Amministrazione. Il Collegio verifica anzitutto la data di notifica della sentenza in forma esecutiva presso la sede legale dell’Amministrazione, individuandola nel 4 dicembre 2024.
Su questa base il TAR applica l’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003. Poiché tra la notifica e la proposizione del ricorso erano trascorsi i centoventi giorni richiesti, la condizione di procedibilità risulta soddisfatta.
Accertato il mancato adempimento, il ricorso è accolto. Il Ministero è ordinato a dare esecuzione alla decisione entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica su istanza di parte, se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia viene nominato commissario ad acta il Responsabile della competente Direzione generale, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di novanta giorni.
Il Collegio esclude espressamente che al commissario spetti un compenso. Richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, e ne afferma l’applicabilità analogica anche alle altre condanne al pagamento di somme, in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il principio è sostenuto dal richiamo di plurime decisioni di merito amministrative.
Il TAR nega infine la fissazione della penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., valorizzando le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.