Cessazione della materia del contendere e spese secondo soccombenza virtuale (TAR Lazio n. 564 del 12.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., va dichiarata quando nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti interamente soddisfatta. Tale pronuncia non preclude la decisione sulle spese di lite, che va operata secondo il criterio della soccombenza virtuale, cioè secondo quello che sarebbe stato l’esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato mediante una sommaria delibazione del merito. La regolazione delle spese in favore del ricorrente trova così giustificazione nel comportamento dell’Amministrazione che abbia eseguito il giudicato solo a seguito della proposizione del giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente adiva il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, in sede di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Frosinone — Sezione Lavoro, passata in giudicato. Con tale pronuncia era stato accertato il diritto del ricorrente a percepire l’indennità di disoccupazione agricola e gli assegni per il nucleo familiare, dedotto quanto già corrisposto, oltre interessi. Il ricorrente denunciava l’inerzia dell’INPS e chiedeva l’ordine di esecuzione con fissazione di termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione rappresentava di aver frattanto eseguito la sentenza e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Con nota del 5 settembre 2024 il ricorrente confermava l’intervenuta ottemperanza, insistendo per la condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che impone di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulti interamente soddisfatta. Nel caso concreto risulta che nelle more l’Amministrazione ha dato esecuzione al giudicato, corrispondendo il quantum dovuto. Tale situazione rende superflua ed inutile la decisione giurisdizionale sul ricorso.

La pronuncia di cessazione, tuttavia, non preclude la decisione sulle spese. Il giudice amministrativo ricorre alla regola della soccombenza virtuale, valutando cioè quello che sarebbe stato l’esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sent. n. 7214 del 17/08/2022.

Applicando il criterio, le spese non possono che essere poste a carico dell’INPS. L’esecuzione della sentenza è intervenuta a quasi un anno dall’emissione della stessa e solo a seguito della proposizione del giudizio di ottemperanza. Il ritardo nell’adempimento e l’attivazione della tutela giurisdizionale giustificano quindi la condanna della resistente.

Le spese sono liquidate come da dispositivo e distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il Collegio dichiara conseguentemente la cessazione della materia del contendere e condanna l’INPS alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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