Improcedibilità e carenza di titolo per attività di deposito materiali edili (TAR Campania n. 5008 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce controinteressato, ai sensi dell’art. 41 c.p.a., esclusivamente il soggetto che sia stato contemplato nominativamente nel provvedimento impugnato e che sia titolare di un interesse qualificato, uguale e contrario a quello fatto valere dal ricorrente. La mancata indicazione nominativa nel provvedimento esclude la necessità della notifica. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, resa prima della decisione, determina la improcedibilità del ricorso nella parte corrispondente, in ossequio al principio dispositivo. L’esercizio dell’attività di deposito di materiali richiede una valida SCIA, il cui onere probatorio grava sull’operatore; la mera comunicazione all’Agenzia delle Entrate non è titolo idoneo a legittimare l’attività.
Il Fatto
La società ricorrente, conduttrice di un’area adibita a deposito e movimentazione di materiali edili, impugnava l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune ne aveva disposto la sospensione dell’attività e l’avvio del procedimento sanzionatorio, nonché la successiva ordinanza di demolizione e di divieto permanente di esercizio dell’attività economica. Avverso il secondo provvedimento la società deduceva l’insussistenza degli abusi, la legittimità dell’attività di deposito per destinazione storica dell’area, il difetto di titolo abilitativo e l’incompetenza del dirigente firmatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, assorbito dal provvedimento sopravvenuto, e ha respinto l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica al controinteressato, rilevando la carenza dell’elemento formale: il Condominio confinante non era nominativamente indicato nell’ordinanza impugnata e pertanto non integrava la nozione di controinteressato.
Ha poi dichiarato improcedibile il ricorso per motivi aggiunti nella parte relativa all’ordine di demolizione, a seguito della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse formulata dalla ricorrente, avendo la stessa avviato le procedure di ripristino. Il Collegio ha precisato che il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare l’improcedibilità quando il ricorrente manifesti la perdita di interesse alla decisione.
Nel merito, la censura relativa all’attività commerciale è stata invece respinta. Dagli atti del Comune emergeva che l’attività di vendita al dettaglio era svolta in un diverso locale, mentre per il sito in questione non risultavano autorizzazioni né SCIA valide. La società non ha fornito la prova del possesso del titolo abilitativo, non potendo la mera comunicazione all’Agenzia delle Entrate supplire alla carenza della SCIA. Infondata è risultata anche la censura di incompetenza, essendo stato dimostrato che il dirigente firmatario era stato investito delle funzioni in materia urbanistica e di attività produttive con decreto sindacale.
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Nota della Redazione
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