Cessazione della materia del contendere per rilascio sopravvenuto del visto di studio (TAR Lazio n. 14830 del 14.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere definisce il giudizio nel merito e consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio, realizzata dall’Amministrazione con un provvedimento adottato spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale. È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo azionato, sì da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. La declaratoria presuppone, pertanto, un’attività amministrativa successiva integralmente satisfattiva e l’assenza di contestazioni delle parti sulla sopravvenienza. Il giudice amministrativo applica l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. anche su esplicita istanza della parte ricorrente, dando atto della condotta processuale della resistente ai fini della regolazione delle spese.
Il Fatto
Le ricorrenti, native e dimoranti nella Striscia di Gaza, pre-iscritte a un ateneo italiano e titolari di borsa di studio, chiedevano alla sede consolare la fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di visto d’ingresso per motivi di studio. Dopo una prima richiesta rimasta senza riscontro presso l’Ambasciata d’Italia in Egitto, inoltrava la richiesta a mezzo posta elettronica al Consolato Generale di Gerusalemme.
Con nota del 15 aprile 2025 la sede consolare respingeva l’istanza, ritenendo materialmente impossibile la raccolta dei dati biometrici e la successiva consegna del visto a causa dello stato di guerra. Le ricorrenti impugnavano il provvedimento deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione sull’effettiva impossibilità di accedere alla sede diplomatica.
La Motivazione della Corte
Costituitasi l’Amministrazione, la difesa erariale eccepiva in rito il difetto di procura alle liti e il difetto di interesse e, nel merito, l’infondatezza della pretesa, richiamando l’impossibilità giuridica per gli abitanti della Striscia di Gaza di accedere in territorio israeliano, essendo chiuse le frontiere.
Nelle more del giudizio, il difensore delle ricorrenti depositava istanza documentando che l’Amministrazione aveva proceduto al materiale rilascio del visto, con ingresso in territorio italiano e regolare soggiorno delle interessate, e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Il Collegio rileva che la competente Ambasciata, nelle more, ha rilasciato il visto richiesto in seguito all’operazione umanitaria di uscita assistita del 29 settembre 2025, della quale le studentesse hanno beneficiato unitamente ad altri cittadini gazawi. Ritiene pertanto sussistenti i presupposti della pronuncia declaratoria ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., in presenza dell’esplicita istanza della difesa e della prova documentale della sopravvenienza.
La decisione si fonda sui principi consolidati della giurisprudenza amministrativa richiamati in motivazione (Consiglio di Stato, Sezione IV, 4 aprile 2023, n. 3493; Consiglio di Stato, Sezione III, 5 luglio 2022, n. 559), secondo cui la cessazione opera quando la successiva attività amministrativa sia integralmente satisfattiva dell’interesse azionato e la situazione sopravvenuta non lasci alcuna utilità alla pronuncia di merito (Consiglio di Stato, Sezione VI, 15 giugno 2020, n. 3767; Consiglio di Stato, Sezione II, 18 febbraio 2020, n. 1227).
Il Tribunale dichiara quindi la cessazione della materia del contendere e, in ragione della condotta processuale della resistente, dispone la compensazione delle spese processuali, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’Autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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