Accesso difensivo agli atti del concessionario della riscossione coattiva (TAR Lazio n. 14836 del 14.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti amministrativi si esercita, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 241/1990, anche nei confronti del concessionario del servizio pubblico di riscossione coattiva delle entrate locali. Tali soggetti sono tenuti a esibire gli atti posti a fondamento dell’azione di riscossione a chi vi abbia interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. L’interesse è diretto quando il richiedente è destinatario dell’atto esecutivo, concreto quando è funzionale all’esercizio del diritto di difesa, attuale quando risponde all’esigenza immediata di tutelare la sfera giuridico-patrimoniale. Il concessionario che non detenga i documenti deve trasmettere l’istanza all’articolazione competente ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006, senza imporre al privato un onere di riproposizione.

Il Fatto

La ricorrente aveva inoltrato a mezzo p.e.c. un’istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e del d.P.R. n. 184/2006 nei confronti della società concessionaria della riscossione coattiva delle entrate del Comune di Napoli. Chiedeva di esaminare ed estrarre copia dell’ingiunzione, della comunicazione di fermo amministrativo e dell’intimazione di pagamento, oltre ai relativi referti di notificazione.

Gli atti richiesti erano gli stessi posti a fondamento di un pignoramento presso terzi notificato alla ricorrente e al suo debitore. Formatosi il silenzio-rifiuto, la ricorrente ha impugnato il comportamento omissivo della società. Questa, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i requisiti formali dell’istanza. La domanda conteneva tutti i riferimenti soggettivi e oggettivi necessari a individuare i documenti richiesti, secondo quanto prescrive il d.P.R. n. 184/2006: era indicata la parte istante e gli estremi dell’atto esecutivo e degli atti presupposti.

Il Tribunale ha poi scrutinato la sussistenza dell’interesse diretto, concreto e attuale richiesto dall’art. 22 della legge n. 241/1990. L’interesse è diretto perché la ricorrente è destinataria della notificazione del pignoramento, con una posizione qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei consociati. È concreto perché funzionale all’esercizio del diritto di difesa e all’azione volta a rimuovere gli effetti del pignoramento. È attuale per l’esigenza immediata di evitare che il terzo pignorato versi all’amministrazione somme che, in difetto del pignoramento, sarebbero spettate alla ricorrente.

Quanto al profilo soggettivo, la Corte ha richiamato l’art. 23 della legge n. 241/1990, che estende il diritto di accesso ai gestori di servizi pubblici. Il concessionario della riscossione delle entrate locali rientra tra questi soggetti ed è tenuto a garantire l’accesso a fronte dell’interesse del privato a verificare eventuali illegittimità dell’azione di riscossione. Il Collegio ha richiamato sul punto la giurisprudenza amministrativa e l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 4 e n. 5 del 1999, secondo cui sono ostensibili tutti gli atti del concessionario funzionalmente inerenti alla gestione di interessi collettivi, soggetti ai canoni di imparzialità ed efficienza di cui all’art. 97 Cost.

Il Tribunale ha infine rilevato che l’istanza era stata consegnata all’indirizzo p.e.c. della società. Questa, ove anche non in possesso dei documenti, avrebbe dovuto trasmetterla senza indugio all’articolazione competente ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006. Il ricorso è stato pertanto accolto, con accertamento del diritto all’ostensione e ordine alla società di consentire l’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Le spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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