Trasferimento per gravi motivi e prevalenza delle esigenze di servizio (TAR Puglia n. 637 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento per gravi motivi di cui all’art. 55, quarto comma, d.P.R. n. 335/1982 è espressione di un potere ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, chiamata a valutare circostanze eccezionali e a comparare gli interessi coinvolti. Le esigenze di servizio possono legittimamente prevalere sulle esigenze personali del dipendente e impedire il trasferimento. La presenza, nel luogo di residenza del disabile, di altri figli non conviventi di cui non sia dimostrata l’indisponibilità o l’inidoneità all’assistenza costituisce ragione idonea a sostenere il diniego. La reiterata assegnazione temporanea presso altra sede non rende contraddittorio il successivo diniego di trasferimento definitivo, trattandosi di provvedimenti con effetti diversi.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, presenta istanza di trasferimento per gravi motivi ai sensi dell’art. 55, quarto comma, d.P.R. n. 335/1982, rappresentando una grave situazione personale legata all’assistenza di un familiare disabile. Con decreto del Capo della Polizia del 9 agosto 2023, notificato il 21 agosto 2023, l’istanza viene respinta.
Il dipendente impugna il diniego davanti al TAR Puglia, deducendo la violazione del combinato disposto dell’art. 24, comma 2, lett. b), legge n. 183/2010 e dell’art. 20, comma 1, legge n. 53/2000, nonché dell’art. 55 citato in relazione all’art. 33, comma 3, legge n. 104/1992, lamentando eccesso di potere, illogicità e motivazione carente nella comparazione degli interessi. Chiede l’annullamento del decreto e degli atti connessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della fattispecie. L’art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982 ammette il trasferimento anche in soprannumero quando la permanenza nella sede nuoccia al prestigio dell’Amministrazione, ovvero ricorra una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente o di gravissime ed eccezionali situazioni personali. Si tratta, osserva il Tribunale, di un potere latamente discrezionale, la cui ampiezza è confermata dalla stessa possibilità di destinare il dipendente a una sede in soprannumero.
Su questa base il Collegio ritiene non pertinenti i richiami alle diverse disposizioni invocate dal ricorrente. Le censure del primo motivo non colgono nel segno. L’Amministrazione ha ritenuto carenti le condizioni per il trasferimento in ragione della presenza, nel luogo di residenza del disabile, di altri figli non conviventi di cui non è stata dimostrata l’indisponibilità o l’inidoneità all’assistenza; della breve distanza della sede di lavoro; e, in via dirimente, delle esigenze di servizio.
Quanto a quest’ultimo profilo, il Tribunale valorizza un dato specifico. Il parere favorevole della Questura di provenienza era espressamente subordinato alla contestuale sostituzione dell’unità, circostanza esclusa dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Le esigenze di servizio risultano pertanto legittimamente prevalenti su quelle personali. Il Collegio precisa che ciò vale a prescindere dalle inesattezze e dalle notizie asseritamente suggestive del supplemento istruttorio condotto dalla Questura di Lecce, perché il diniego si fonda su autonome e sufficienti ragioni.
Il secondo motivo è parimenti respinto. Rispetto alla mancata valutazione delle osservazioni in riscontro al preavviso di rigetto, l’Amministrazione ha ponderato gli interessi in conflitto confermando la prevalenza delle esigenze di servizio già esposte nella comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990. Quanto alla dedotta contraddittorietà rispetto alle reiterate assegnazioni temporanee presso la Questura di Lecce, questa non può desumersi da provvedimenti di natura temporanea, aventi effetti diversi dal trasferimento definitivo conseguente all’applicazione dell’art. 55.
Il ricorso è pertanto respinto in quanto infondato, con compensazione delle spese di lite in ragione delle peculiarità della vicenda, e con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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