Revoca del permesso di lungo periodo per indiziato di maltrattamenti (Cons. Stato n. 4912 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e il diniego di aggiornamento possono fondarsi sulla condizione di indiziato per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, che l’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 assume espressamente tra gli indici di pericolosità per l’ordine pubblico. Il procedimento di rilascio e revoca del titolo non ha carattere sanzionatorio, con la conseguenza che l’applicazione della norma vigente al momento del provvedimento rispetta il principio tempus regit actum ed esclude profili di retroattività. Il giudizio amministrativo di pericolosità non esige il livello di accertamento richiesto al giudice penale: è sufficiente un quadro indiziario circostanziato, corroborato da un ammonimento divenuto definitivo. Il legittimo affidamento non è configurabile in presenza di un processo penale in corso per reati di rilevante entità.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo, chiedeva l’aggiornamento del titolo. Il Questore revocava il permesso, rigettava l’istanza e rilasciava un permesso per motivi di giustizia di tre mesi, prorogabile su richiesta dell’autorità giudiziaria.
La motivazione si fondava su un giudizio di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica: l’interessato era imputato per maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e lesioni personali ai danni della compagna. L’Amministrazione richiamava anche un precedente decreto di ammonimento per violenza domestica, un provvedimento di espulsione e un arresto per violazione dell’ordine di allontanamento. Il TAR Sardegna rigettava il ricorso con sentenza in forma semplificata; l’interessato appellava deducendo violazione dell’art. 10-bis, legge n. 241/1990, carenza di attualità della pericolosità, lesione dell’affidamento, difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, che vieta il rilascio del permesso di lungo periodo agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico e impone di valutare anche l’inserimento sociale, familiare e lavorativo. L’art. 4, lett. i-ter), d.lgs. n. 159/2011 annovera tra i soggetti indiziati gli imputati del delitto di cui all’art. 572 cod. pen.
Quanto al preavviso di rigetto, la Corte rileva che l’omesso riferimento all’ingresso illegale e al successivo arresto non inficia la legittimità del provvedimento: gli altri elementi, di per sé, sarebbero stati sufficienti. Né la pendenza del processo penale impedisce la valutazione di pericolosità. Se il diniego non può fondarsi sulla sola esistenza di sentenze di condanna — richiamata Cons. Stato, Sez. III, n. 6479 del 2024 — la legge considera espressamente la condizione di indiziato ex art. 572 cod. pen. tra gli elementi da valutare.
Sul dedotto profilo di retroattività, il Collegio osserva che i richiami al codice antimafia sono stati introdotti dal DL n. 133/2023 e il riferimento agli indiziati di maltrattamenti dall’art. 9, comma 4, legge n. 69/2019. Poiché il procedimento non ha carattere sanzionatorio, trova applicazione il principio tempus regit actum e restano esclusi profili di illegittimità costituzionale.
La Corte esclude poi la lesione dell’affidamento e la rilevanza della durata del soggiorno: proprio in ambito familiare si sarebbero consumate le condotte contestate, mentre l’ammonimento definitivo e il decreto di rinvio a giudizio fondano un quadro indiziario sufficiente, coerente con l’ampia discrezionalità amministrativa (Cons. giust. amm. Sicilia n. 100 del 2023). La richiesta di prova testimoniale è inammissibile ex art. 104 c.p.a., non essendo stata formulata in primo grado, oltre che superflua; il reato di maltrattamenti è abituale e si perfeziona con la reiterazione delle condotte (Cass. pen., Sez. III, n. 16543 del 2017). L’appello è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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