Il transito nei ruoli civili non attribuisce diritto alla sede richiesta (TAR Sardegna n. 1044 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di transito nei ruoli civili del personale militare giudicato non idoneo al servizio militare, l’Amministrazione è titolare di un potere discrezionale nella scelta della sede di servizio, limitato alla valutazione delle proprie esigenze organizzative ed alla necessità di individuare la sede più proficua di inserimento. La disciplina secondaria che prevede la possibilità di deroga ai criteri ordinari di assegnazione, in presenza di gravi situazioni sanitarie o di particolari esigenze di protezione sociale, non obbliga l’Amministrazione ad assegnare la sede richiesta dal dipendente, ma soltanto una sede “viciniore” alla residenza o al domicilio rispetto a quella che sarebbe derivata dai criteri ordinari. La scelta discrezionale è sindacabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza e non è illegittima per il solo fatto che la sede assegnata risulti scomoda, anziché incompatibile, con le condizioni di salute dell’interessato. L’eventuale documentazione sopravvenuta relativa ad un aggravamento delle condizioni di salute non determina l’illegittimità del provvedimento originario, non essendo ammesso l’istituto dell’illegittimità sopravvenuta.
Il Fatto
Una militare, già in servizio presso l’Arma dei Carabinieri, era stata giudicata permanentemente non idonea al servizio militare ma idonea al reimpiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. La ricorrente, che aveva presentato domanda di transito chiedendo l’assegnazione ad una sede nella città di proprio domicilio o, in subordine, in una città limitrofa, era stata invece destinata presso una Scuola Navale Militare situata su un’isola. La stessa impugnava il provvedimento di reimpiego, deducendo la carenza di motivazione e l’illegittimità della scelta per contraddittorietà con la deroga concessa rispetto ai criteri ordinari di assegnazione, nonché per l’incompatibilità della sede con il suo percorso di cure mediche.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli infondati. Ha preliminarmente richiamato il principio, già affermato in giurisprudenza, secondo cui in presenza di un giudizio positivo di idoneità al servizio civile formulato dalla Commissione medica e di una tempestiva domanda del militare, la discrezionalità dell’Amministrazione è limitata alla valutazione delle proprie esigenze organizzative, dovendo la scelta cadere sulla sede nella quale inserire proficuamente il dipendente.
Quanto alla censura di contraddittorietà con la circolare ministeriale, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione aveva applicato la deroga di cui al punto B dell’Annesso 4, che consente di tener conto di gravi situazioni sanitarie personali o di particolari esigenze di protezione sociale per designare il dipendente in una sede “viciniore” alla residenza o al domicilio. Il termine “viciniore” non implica l’obbligo di assegnare la sede richiesta o quella di residenza, ma soltanto una sede più vicina rispetto a quella che sarebbe derivata dall’applicazione dei criteri ordinari, che nel caso di specie avrebbero comportato l’assegnazione in Sardegna. La destinazione alla Scuola Navale Militare risultava quindi conforme alla norma secondaria, determinando un notevole avvicinamento al domicilio.
Sotto il profilo del sindacato sulla discrezionalità amministrativa, il Tribunale ha escluso profili di manifesta illogicità o irragionevolezza. Ha valorizzato il verbale della Commissione medica dalla quale risultava che la ricorrente non versava in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. n. 104 del 1992, ma unicamente nella condizione meno grave di cui al comma 1. La sede assegnata, pur comportando disagi, non risultava incompatibile con le condizioni di salute, né con le terapie in corso, tanto più che le controindicazioni mediche riguardavano l’uso delle armi, la guida di veicoli e la turnazione notturna, ma non l’utilizzo di mezzi di trasporto per gli spostamenti personali.
Infine, il Collegio ha escluso che la documentazione sopravvenuta, relativa alla richiesta di rivalutazione della condizione presentata successivamente al provvedimento impugnato, potesse dimostrare l’illegittimità della scelta originaria. Ha precisato che tale documentazione potrà essere oggetto di nuova valutazione da parte dell’Amministrazione, ma non inficia il provvedimento di assegnazione già adottato, non essendo configurabile l’istituto dell’illegittimità sopravvenuta. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con spese compensate per la peculiarità delle questioni controverse.
Nota della Redazione
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