Prescrizione reati 2019 e sospensione ex art. 159 cod. pen (Cass. pen. Sez. I n. 19060 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, la sentenza di appello e quella di primo grado si integrano vicendevolmente, formando un’entità logico-giuridica unitaria, sicché la motivazione del giudice di gravame può essere resa per relationem a quella del primo giudice, quando le censure non contengano argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. La regola della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; per tali fatti, al termine ordinario si somma la sospensione per il periodo dal termine per il deposito delle motivazioni fino alla pronuncia del dispositivo del grado successivo, per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi.
Il Fatto
Il tribunale di Benevento aveva condannato l’imputato per la contravvenzione di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159/2011, per essersi posto alla guida di un’autovettura nonostante la patente fosse stata revocata con decreto prefettizio del 2015, a seguito della sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.. Il controllo da parte degli agenti della Polstrada era avvenuto il 23 aprile 2019.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 16 ottobre 2025, aveva confermato la decisione. L’imputato, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione deducendo tre motivi: il vizio di motivazione in ordine alla prova della guida, contestando che l’auto fosse ferma in un parcheggio; l’omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche; l’omessa motivazione circa il decorso del termine di prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il principio per cui, in presenza di una doppia conforme, le sentenze di merito si integrano vicendevolmente, formando un’unica entità logico-giuridica (Sez. 5, n. 14022 del 2016; Sez. 6, n. 28411 del 2013). Ne consegue che la motivazione della sentenza di appello è congrua se il giudice ha confutato le argomentazioni che costituiscono l'”ossatura” dello schema difensivo, senza dover esaminare analiticamente ogni deduzione, potendo richiamare i passaggi dell’iter argomentativo della decisione di primo grado (Sez. 6, n. 1307 del 2003).
Quanto al primo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché volto a una rivisitazione del merito. La sentenza impugnata aveva compiutamente motivato, aderendo all’istruttoria dibattimentale, sulla circostanza che l’imputato era stato dapprima visto e poi fermato mentre era alla guida dell’auto. Il secondo motivo è stato respinto in quanto la corte territoriale aveva adeguatamente valorizzato i precedenti penali e l’assenza di resipiscenza per qualificare negativamente la personalità dell’imputato, giustificando così il diniego delle attenuanti generiche.
Sul terzo motivo, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (n. 20989 del 2025) secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Le successive modifiche normative non hanno effetto retroattivo. Nel caso di specie, essendo il reato stato commesso il 23 aprile 2019, al termine ordinario di quattro anni deve sommarsi la sospensione per il periodo intercorrente tra il termine per il deposito della motivazione e la pronuncia del dispositivo del grado successivo, fino a un massimo di un anno e sei mesi.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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