L’azione di danno temuto spetta a proprietario e possessore, senza bisogno di identità con altra causa di merito (Cass. civ. Sez. 2 n. 15129 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di danno temuto (art. 1172 cod. civ.) è azione di nunciazione a tutela anche del possessore, oltre che del proprietario o del titolare di altro diritto reale, e il procedimento possessorio di cui agli artt. 688-691 cod. proc. civ. si fonda sul mero fatto del possesso, cioè sullo ius possessionis. Il coordinamento tra l’art. 688 cod. proc. civ. e le regole generali in tema di litispendenza e connessione consente di dichiarare l’inammissibilità dell’azione cautelare solo se le due cause siano identiche in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi ovvero ricorra un’ipotesi di connessione propria. Ne consegue che la legittimazione ad agire va riconosciuta anche al possessore, senza che l’accertamento del possesso richieda ulteriori qualificazioni, come quelle ai fini dell’usucapione. È, infine, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che prospetti una revisione della valutazione delle risultanze probatorie, non ravvisandosi il vizio di travisamento della prova quando il convincimento del giudice derivi in via logica dalla descrizione della natura e causa del pericolo contenuta nella CTU.
Il Fatto
Alcuni proprietari di un immobile, premesso di essere proprietari e possessori di un fondo confinante, proponevano ricorso ai sensi degli artt. 669-bis e 688 cod. proc. civ. per ottenere la demolizione di un terrapieno e il ripristino dello stato originario dei luoghi, oltre al risarcimento dei danni. In accoglimento dell’azione di danno temuto, il Tribunale ordinava la demolizione delle opere e il ripristino del profilo originario del terreno. In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello, all’esito di una nuova CTU, condannava gli appellanti alla messa in sicurezza del muro in cemento armato, limitatamente alle opere necessarie per eliminare le cause del pericolo. Avverso tale pronuncia proponevano ricorso per cassazione gli appellanti, e i controricorrenti resistevano con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente disatteso le eccezioni di inammissibilità del ricorso. Ha ritenuto i motivi sufficientemente specifici, ha escluso la nullità della procura per l’assenza della firma del domiciliatario e ha chiarito che, in caso di mancata elezione di domicilio, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria consegue solo ove il difensore non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata. Ha inoltre escluso la decadenza dal termine di impugnazione, non risultando provata la notifica della sentenza al procuratore della parte, come richiesto dalle Sezioni Unite.
Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso l’inammissibilità dell’azione di danno temuto per la pendenza di altra causa di merito tra le parti. L’art. 688 cod. proc. civ. va coordinato con le regole generali sulla litispendenza e sulla connessione: la norma può trovare applicazione solo se le cause siano identiche in tutti gli elementi oppure sussista una connessione caratterizzata dalla comunanza dei soggetti o dell’oggetto. Nel caso di specie, il primo giudizio era stato proposto da una sola parte e aveva un petitum più ampio, sicché la Corte d’Appello aveva correttamente rigettato l’eccezione.
Il secondo motivo, relativo alla carenza di legittimazione dei controricorrenti, è stato ritenuto infondato. L’azione di danno temuto è azione di nunciazione posta a tutela anche del possessore, e il procedimento possessorio si fonda sul mero fatto del possesso. La Corte territoriale aveva provato il possesso dei coniugi in base al certificato storico di residenza e al pagamento delle utenze, e tale valutazione di merito non presentava incongruenze logico-giuridiche. L’accertamento del possesso non necessitava di ulteriori qualificazioni, come quelle richieste ai fini dell’usucapione.
Il terzo motivo, concernente l’omesso esame di fatti decisivi e la riconducibilità del pericolo a uno sbancamento pregresso, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha precisato che il ricorrente intendeva ottenere una revisione della valutazione delle risultanze probatorie, non essendo configurabile il travisamento della prova, che ricorre solo in caso di errore di percezione del contenuto oggettivo della prova. Il convincimento del giudice di merito, fondato su una perizia definita «precisa ed esaustiva», non era sindacabile in sede di legittimità.
La Corte ha infine rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti alle spese e al pagamento di una somma ulteriore ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., ravvisando una colpa grave nell’iniziativa impugnatoria, basata sulla mera reiterazione di argomentazioni già confutate da numerosi precedenti di legittimità. Ha altresì dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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