Chargeback: rimborso parziale e offerta del venditore chiudono la lite (ABF Collegio di Milano n. 3022 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di chargeback davanti all’ABF la cessazione della materia del contendere va accertata verificando l’effettiva consistenza delle somme restituite al ricorrente. Se il rimborso parziale riconosciuto dall’intermediario, sommato al versamento operato dal venditore, eccede il petitum della domanda, la pretesa principale non è più controversa. L’Arbitro Bancario Finanziario non ha il potere di irrogare sanzioni, neppure di carattere morale o esemplare. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è respinta quando il ricorrente non allega né l’an né il quantum del pregiudizio.
Il Fatto
Il ricorrente aveva acquistato merce per € 1.875,50, pagata in tre rate con carta tramite un circuito internazionale, e l’aveva ricevuta gravemente danneggiata. Il venditore aveva qualificato i danni come “piccoli graffi” e ne aveva attribuito la responsabilità al vettore. Alla richiesta di rimborso totale con reso il venditore aveva opposto un rifiuto, formulando due proposte di risoluzione bonaria ritenute irrisorie, prima di € 1,00 e poi di € 150,00.
Il reclamo all’intermediario, presentato il 9 novembre 2025, era stato respinto sul rilievo che il cliente avesse rifiutato la transazione proposta dal venditore. Il ricorrente ha quindi chiesto all’ABF il rimborso integrale di € 1.875,50, gli interessi legali dal reclamo, la restituzione del contributo di € 20,00 e l’applicazione di una sanzione esemplare a carico dell’intermediario.
La motivazione del Collegio
L’intermediario ha sostenuto di avere attivato la procedura di chargeback sui circuiti internazionali e di avere ottenuto esito positivo, con l’accredito delle tre rate in data 11 dicembre 2025 su una carta emessa in sostituzione di quella contestata. Da qui la richiesta, in via principale, di rigetto del ricorso e, in via subordinata, di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ha esaminato la documentazione e ha rilevato una divergenza quantitativa: l’intermediario ha restituito € 1.747,60, importo inferiore al petitum di € 1.875,50. Il dato, da solo, avrebbe escluso la satisfazione integrale della pretesa. In sede di repliche, però, il ricorrente ha prodotto un documento attestante un versamento a suo favore di € 150,00 effettuato dal venditore in data 21 novembre 2025.
La somma del rimborso parziale dell’intermediario e del versamento del venditore supera quindi la cifra domandata in questa sede. Il Collegio ne ha tratto la conseguenza che, quanto alla domanda principale, la materia del contendere è cessata. Il rilievo è di ordine sostanziale: l’interesse del ricorrente alla pronuncia viene meno quando la pretesa economica risulta integralmente soddisfatta per effetto di fonti diverse, anche esterne al rapporto con l’intermediario.
Quanto alla richiesta di sanzione morale esemplare, il Collegio ha ribadito che l’irrogazione di sanzioni non rientra tra i poteri dell’ABF, i cui interventi si limitano a rimedi risarcitori e all’accertamento di obblighi contrattuali. Sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, legata a frustrazione e preoccupazione, il ricorrente non ha offerto specifica prova né dell’an né del quantum dei pregiudizi asseritamente subiti.
Il dispositivo dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e non accoglie il ricorso nel resto, confermando il rigetto delle domande ulteriori rispetto alla restituzione delle somme.
Nota della Redazione
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