Cessione del quinto estinta ante riforma rimborso oneri up front curva interessi (ABF Collegio di Milano n. 3023 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio stipulati prima del 25 luglio 2021, a seguito della sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale e degli orientamenti del Collegio di Coordinamento, i costi soggetti a maturazione nel corso del rapporto (costi recurring) sono rimborsabili pro rata temporis, mentre quelli relativi ad adempimenti preliminari (costi up front) si restituiscono, in assenza di diversa pattuizione, secondo il criterio della c.d. curva degli interessi. La commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge resta dovuta, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri la mancanza di oggettiva giustificazione dell’equo indennizzo. Sulla domanda di restituzione dei costi non maturati è legittimato passivamente anche l’intermediario che ha acquistato il solo credito e che ha emesso il conteggio estintivo e la liberatoria.
Il Fatto
La ricorrente aveva sottoscritto un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, da rimborsare in 96 rate, con un intermediario che in seguito aveva ceduto il credito all’intermediario convenuto. Il rapporto si era estinto anticipatamente dopo il pagamento di 52 rate. La cliente lamentava la mancata restituzione degli oneri economici in proporzione alle rate residue, secondo il criterio pro rata temporis, e chiedeva il rimborso di 739,85 euro, oltre agli interessi legali, alle spese di assistenza difensiva e al contributo per la procedura.
L’intermediario convenuto eccepiva in via pregiudiziale la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo di avere acquistato solo il credito e non l’intero rapporto contrattuale. Nel merito riteneva non rimborsabili le spese di istruttoria e gli oneri di rete distributiva, in quanto maturati al perfezionamento del contratto, e offriva a titolo transattivo 336,36 euro, calcolati con la curva degli interessi, di cui 20,00 euro per il contributo al ricorso.
La motivazione del Collegio
Sull’eccezione pregiudiziale il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6816/2018, secondo cui la fonte del credito restitutorio del cliente non è il contratto ma il pagamento delle somme richieste al momento dell’estinzione. Poiché nel caso di specie il conteggio estintivo e la liberatoria erano stati emessi dall’intermediario convenuto, l’eccezione di carenza di legittimazione passiva non merita accoglimento.
Nel merito, il contratto era stato stipulato il 12.02.2020, quindi prima dell’entrata in vigore della riforma introdotta dall’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, convertito con legge n. 106/2021. La Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione limitatamente alle parole relative alle norme secondarie di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia.
Da ciò il Collegio desume che per i contratti anteriori al 25 luglio 2021 trova applicazione l’originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor, in continuità con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019. Pertanto, ai costi recurring si applica il criterio di proporzionalità lineare, mentre per quelli up front vale, in assenza di diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi.
Classificate le spese di istruttoria e gli oneri di rete distributiva come up front, il Collegio calcola in 316,31 euro l’importo dovuto. Poiché l’intermediario aveva già corrisposto 316,36 euro, oltre ai 20,00 euro di contributo, il Collegio dichiara la parziale cessazione della materia del contendere. Respinge invece la pretesa di restituzione delle quote versate dopo l’estinzione, priva di supporto probatorio.
Quanto alla richiesta di rimborso integrale delle commissioni di estinzione anticipata di 105,81 euro, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/2020: l’equo indennizzo entro le soglie di legge è dovuto, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri la mancanza di oggettiva giustificazione. Infine, le spese di assistenza professionale non sono liquidabili, mancando i requisiti indicati dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580/2025.
Nota della Redazione
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