Recupero veicolo sottratto e gestione PRA escludono inadempimento della banca (ABF Collegio di Milano n. 3867 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di leasing di veicolo sottratto a terzi, la condotta dell’intermediario che si attivi con successo per il recupero del bene e ne curi le annotazioni al P.R.A. non integra violazione dei doveri di buona fede di cui all’art. 1337 c.c. né dei principi di correttezza e diligenza nell’esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1176, comma 2, c.c.. Il verbale di riconsegna che delimiti espressamente la propria valenza probatoria ai soli danni esterni e visibili non preclude all’utilizzatrice di contestare al terzo responsabile i danni ulteriori. Il ritardo nella restituzione della carta di circolazione, conseguente alla gestione delle pratiche di rientro in possesso, non è imputabile all’intermediario quando rappresenta una conseguenza dell’appropriazione del bene da parte del terzo.
Il Fatto
La società ricorrente aveva sottoscritto con l’intermediario un contratto di leasing per un veicolo che, nel maggio 2025, veniva temporaneamente sottratto da un precedente collaboratore, con denuncia all’Autorità Giudiziaria. Dopo vari solleciti, l’intermediario comunicava il ritrovamento del bene; al momento del ritiro la società rilevava danni non indicati nel verbale di riconsegna, che assumeva peraltro affetto da irregolarità nella firma. Lamentava inoltre di aver ricevuto il veicolo privo di carta di circolazione, rilasciata solo in data successiva.
La società quantificava il danno in complessivi € 8.021,28, di cui € 7.053,71 per i danni al veicolo e € 967,57 per il canone corrisposto nel periodo di mancato godimento. L’intermediario eccepiva in via preliminare l’incompetenza ratione materiae dell’ABF e, nel merito, deduceva di essersi attivato per il recupero a proprie spese e di aver restituito il bene con tempistiche congrue.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di incompetenza. Le domande della ricorrente non riguardano i vizi del bene oggetto di leasing, bensì la responsabilità della banca per non aver adeguatamente documentato lo stato del veicolo al recupero e per il ritardo nella consegna della carta di circolazione. La controversia rientra dunque nella competenza dell’Arbitro.
Nel merito, il Collegio esamina il regolamento contrattuale. L’art. 4 attribuisce all’utilizzatrice la totalità dei rischi connessi alla custodia del veicolo; l’art. 5.2 prevede, in caso di impossibilità d’uso per furto, l’obbligo di pagare in un’unica soluzione il capitale residuo. Il recupero del mezzo su iniziativa dell’intermediario ha evitato le conseguenze più gravose per la ricorrente e non risulta contestato che esso sia avvenuto a spese della banca. Da qui l’esclusione di qualsiasi violazione dei doveri di buona fede e di diligenza professionale.
Quanto al verbale di consegna, il Collegio valorizza la dicitura che ne delimita la valenza probatoria ai soli danni esterni e visibili, escludendo rilevanza per danni di carrozzeria, rivestimenti, organi meccanici ed elettronici non facilmente rilevabili. La tesi secondo cui la condotta della banca impedirebbe di rivalersi sul terzo non merita accoglimento: i danni possono essere contestati al responsabile in connessione alla vicenda di sottrazione indebita.
Infine, sul rimborso del canone per il periodo di mancato utilizzo, il Collegio rileva che l’annotazione al P.R.A. della perdita del possesso è stata effettuata dalla banca tempestivamente. La temporanea indisponibilità della carta di circolazione si è resa necessaria per definire la pratica di rientro in possesso e la cancellazione dei dati dai terminali delle forze dell’ordine. Il danno non è dunque direttamente imputabile alla banca, ma costituisce conseguenza dell’appropriazione del veicolo da parte del terzo, gestita dall’intermediario secondo l’iter necessario. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1175 c.c. – Comportamento secondo correttezza
- Art. 1176 c.c. – Diligenza nell'adempimento
- Art. 1337 c.c. – Trattative e responsabilità precontrattuale