Il criterio del chilometro zero si misura sulla distanza stradale percorsa (Cons. Stato n. 6705 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalti pubblici, il criterio premiale che attribuisce punteggio all’offerta di prodotti aventi percorso una distanza inferiore a 150 km tra luogo di produzione e luogo di consumo va riferito alla distanza effettivamente percorsa su strada, e non alla distanza misurata in linea d’aria. Il termine “percorsa” allude a un tragitto individuabile e percorribile con un mezzo di locomozione, mentre la retta che congiunge due punti sulla mappa individua una distanza meramente immaginaria. La clausola della lex specialis che adotti il criterio della percorrenza stradale è legittima anche ove più stringente dei Criteri Ambientali Minimi, poiché la stazione appaltante può innalzare i livelli di tutela ambientale. Spetta alla stazione appaltante contestare l’attendibilità del chilometraggio dichiarato dall’operatore.
Il Fatto
La società appellante partecipava alla procedura aperta indetta dalla Provincia autonoma di Bolzano per l’affidamento quinquennale del servizio mensa e bar presso una scuola professionale provinciale, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La graduatoria vedeva al primo posto la controinteressata con 99,39 punti e al secondo l’appellante con 96,41 punti; l’appalto veniva aggiudicato alla prima.
L’appellante impugnava l’aggiudicazione deducendo, tra l’altro, l’errata attribuzione del punteggio per il criterio relativo ai prodotti a chilometro zero e filiera corta. Il T.R.G.A. di Bolzano respingeva il ricorso, ritenendo che la distanza andasse calcolata secondo il criterio del raggio, in linea d’aria. Di qui l’appello, nel corso del quale le parti documentavano l’avvenuta stipula del contratto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il motivo relativo al criterio premiale, con assorbimento delle ulteriori censure. L’art. 18 del capitolato tecnico premiava l’offerta di prodotti biologici che avessero percorso una distanza inferiore a 150 km tra luogo di produzione e luogo di consumo, con punteggio graduato in base al numero di prodotti conformi.
Il ragionamento muove dal dato letterale. Il riferimento alla distanza “percorsa” evoca un tragitto sul quale un mezzo di locomozione si muove; la retta congiungente due punti non individua alcun percorso. La distanza in linea d’aria sarebbe significativa solo presupponendo uno spostamento aereo, irrealistico su brevi distanze e incompatibile con la finalità dichiarata di contenimento delle emissioni di anidride carbonica legate ai trasporti.
Il Collegio confuta l’argomento del primo giudice fondato sul richiamo ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 10 marzo 2020. Quel decreto è richiamato solo genericamente nel titolo del disciplinare, mentre non compare nell’art. 18 del capitolato; il capitolato può dunque aver inteso derogarvi. La stessa disciplina ministeriale, del resto, utilizza il concetto di raggio solo con riferimento al “chilometro utile”, e non alla definizione di “chilometro zero”.
Quanto all’asserita maggiore certezza del criterio radiale, il Collegio osserva che, in contesti orografici complessi, la distanza stradale è il dato significativo ai fini delle emissioni. Eventuali variabili nel percorso non escludono la validità del criterio: spetta alla stazione appaltante contestare l’attendibilità del chilometraggio dichiarato.
Accertato che cinque prodotti indicati dalla controinteressata superavano i 150 km su strada — circostanza non contestata in fatto — il punteggio andava ridotto da 10 a 4 punti. La riparametrazione prevista dal disciplinare avrebbe collocato l’appellante al primo posto con 99,49 punti. La Corte annulla pertanto graduatoria, proposta e aggiudicazione, dichiara l’inefficacia del contratto dal sessantesimo giorno dalla comunicazione e accerta il diritto dell’appellante al subentro nel contratto per il residuo periodo. Nessuna statuizione sul risarcimento, non essendo stata riproposta in appello la relativa domanda per la parte già eseguita.
Nota della Redazione
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