Fiscalizzazione dell’abuso e onere di impugnazione del titolo presupposto (Cons. Stato n. 6704 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Ministero della Cultura è legittimato a impugnare il provvedimento con cui il Comune abbia confermato la legittimità di un intervento assentito in zona vincolata, ove con ciò lamenti la lesione delle proprie competenze in materia paesaggistica, contestando l’idoneità del presupposto provvedimento di fiscalizzazione dell’abuso edilizio a sanare le difformità. Tuttavia il ricorso è inammissibile quando le censure si appuntino su un atto presupposto non espressamente impugnato e divenuto inoppugnabile, essendo stato conosciuto dal Ministero almeno dalla data di convocazione della conferenza di servizi con trasmissione della relativa documentazione. Il mancato pagamento della sanzione pecuniaria comminata con la fiscalizzazione non determina di per sé il venir meno del provvedimento, né la successiva istanza di condono integra rinuncia tacita allo stesso. Le censure relative alla falsità delle dichiarazioni, ai fini dell’applicazione dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990, sono inammissibili se proposte per la prima volta in appello.

Il Fatto

La controversia riguarda un complesso immobiliare dichiarato di notevole interesse pubblico e tutelato ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettere a) ed f), d.lgs. n. 42/2004. Il Comune ha autorizzato, all’esito di conferenza di servizi, un intervento di recupero e riconversione turistico-ricettiva, con variante in corso d’opera, recependo i pareri della Soprintendenza. A seguito del rinvenimento di una ripresa aerea del 1970, la Soprintendenza ha ritenuto non legittimo un corpo di fabbrica e ha annullato in autotutela i propri pareri, diffidando il Comune ad annullare le determine.

Il Comune, con determinazione conclusiva, ha confermato i propri provvedimenti. Il Ministero ha impugnato dinanzi al TAR Campania, che ha respinto il ricorso, escludendo l’annullamento d’ufficio per decorso del termine di dodici mesi e negando l’applicazione dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990. Successivamente il Comune ha adottato un ulteriore provvedimento di conferma, fondato sul rinvenimento di risalenti titoli edilizi e di un provvedimento di fiscalizzazione degli abusi. Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero per difetto di legittimazione. Il Ministero ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ritiene che il primo giudice abbia errato nel ritenere che le censure del Ministero esulino dalle proprie competenze istituzionali. L’amministrazione contesta l’illegittimità del presupposto provvedimento di fiscalizzazione e lamenta che tale procedura abbia obliterato le proprie competenze in materia paesaggistica. Il Ministero è pertanto legittimato a far valere le doglianze avanzate.

Tuttavia il ricorso di primo grado resta inammissibile per altra ragione. Le censure si appuntano sul provvedimento di fiscalizzazione adottato dal Comune nel 1980 ai sensi dell’art. 13 legge n. 765/1967, che non è stato espressamente impugnato. Il Ministero ne aveva conoscenza almeno dalla nota con cui il Comune ha convocato la conferenza di servizi trasmettendo la documentazione rinvenuta. Il ricorso avversa dunque un provvedimento ormai inoppugnabile.

Non colgono nel segno le deduzioni sul mancato pagamento della sanzione pecuniaria: tale inadempimento non comporta il venir meno del provvedimento di fiscalizzazione (cfr. Cons. St., sez. VI, 27.03.2024, n. 2918) e non esclude l’onere di impugnarlo tempestivamente. Né l’istanza di condono del 1986 integra rinuncia tacita al precedente provvedimento, non essendo desumibile una tale volontà, potendo il privato aver inteso munirsi di un ulteriore titolo a tutela dei propri interessi.

Quanto al secondo motivo, relativo alla falsa applicazione dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990, la censura è inammissibile perché nuova: il Ministero, con il ricorso di prime cure, non aveva lamentato la violazione della norma né dedotto la falsità delle dichiarazioni, pur trattandosi di profili considerati nel provvedimento impugnato.

L’appello è pertanto in parte inammissibile e in parte infondato; la sentenza è confermata con diversa motivazione. Le spese del grado sono integralmente compensate per la complessità e peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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