Inottemperanza PA e nomina commissario ad acta per Carta docente (TAR Lombardia n. 149 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di pagamento contenuto in un titolo giudiziale passato in giudicato, una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. L’accertamento presuppone che il credito non sia contestato nell’an e nel quantum e che l’amministrazione non abbia eseguito neppure pagamenti parziali. Il giudice assegna quindi un nuovo termine per l’integrale adempimento e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente gli oneri dell’esecuzione sostitutiva e le spese di lite.

Il Fatto

Il Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, con sentenza n. 16/2023, aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi della legge n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero all’adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento, con liquidazione delle spese e del contributo unificato.

La sentenza, spedita in forma esecutiva e notificata al Ministero, non veniva eseguita. La ricorrente agiva davanti al TAR per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di attivazione o ricarica della Carta, il pagamento delle spese liquidate nel titolo e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza. Il titolo indicato in epigrafe era passato in giudicato ed era stato ritualmente notificato all’amministrazione, con conseguente decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito con memoria di stile, non ha formulato deduzioni sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato né nell’an né nel quantum.

Su queste basi il ricorso è dichiarato fondato e viene accertata l’inottemperanza del Ministero. Al resistente è assegnato il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.

Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Al commissario è assegnato un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza per dare corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e per inviare poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.

Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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