Nessuna responsabilità della P.A. per il trasferimento annullato per difetto di motivazione (Cons. Stato n. 4618 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in sede giurisdizionale di un provvedimento di trasferimento d’autorità per un vizio di difetto di motivazione non integra, di per sé, l’elemento soggettivo della colpa della pubblica amministrazione e non fa sorgere alcun obbligo risarcitorio. Il successivo annullamento in autotutela, motivato dalla cessazione delle condizioni di incompatibilità ambientale che avevano giustificato il trasferimento, non costituisce ravvedimento tardivo né ammissione di colpa, perché non riconosce l’originaria insussistenza di quelle condizioni. La responsabilità civile dell’amministrazione per illegittimità dell’atto richiede la prova di un fatto illecito e dell’elemento soggettivo, non essendo sufficiente il solo annullamento giurisdizionale del provvedimento.

Il Fatto

Un sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, comandante di un Nucleo Comando del Gruppo Carabinieri Forestale, aveva presentato istanza per essere inserito nella pianificazione annuale dei trasferimenti a domanda. Escluso dalla pianificazione, aveva impugnato con un primo ricorso. Successivamente l’amministrazione aveva disposto nei suoi confronti un trasferimento d’autorità, che il TAR Emilia Romagna ha annullato per difetto di motivazione; pochi giorni dopo il Comando ha adottato un nuovo trasferimento d’autorità, impugnato con un secondo ricorso.

Il TAR ha riunito i due giudizi. Ha dichiarato improcedibile il primo ricorso, essendo nelle more il militare stato trasferito nella sede di prima preferenza, e respinto l’annessa domanda risarcitoria; ha dichiarato cessata la materia del contendere sul secondo trasferimento, annullato in autotutela, accogliendo invece la domanda risarcitoria e liquidando in via equitativa la somma di 15.000,00 euro. Il Ministero della Difesa ha appellato il capo sulla responsabilità risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta la questione dell’elemento soggettivo della colpa nella responsabilità civile della pubblica amministrazione per illegittimità dell’atto amministrativo. Il TAR aveva ravvisato la colpa in due elementi: l’annullamento giurisdizionale del primo trasferimento e l’annullamento in autotutela del secondo, letto come ravvedimento tardivo e ammissione di colpa.

La Sezione rovescia questa lettura. Il primo annullamento aveva accertato un vizio «manchevole solo per un profilo di difetto motivazionale», espressamente qualificato come non idoneo a far insorgere alcun aspetto di responsabilità amministrativa. L’annullamento in autotutela del secondo trasferimento, poi, non equivale a riconoscimento di un errore originario: esso si fonda sulla cessazione delle condizioni di incompatibilità ambientale che avevano reso necessario il trasferimento d’autorità, e non sulla loro originaria insussistenza.

Né vale osservare che l’amministrazione avrebbe sostanzialmente confermato il trasferimento senza una rinnovata istruttoria. Il raffronto tra i provvedimenti dimostra che la nuova determinazione è stata assunta all’esito di una rinnovata disamina della posizione d’impiego del militare. Quanto alla scheda valutativa sul rendimento, la Corte precisa che essa è estranea alle criticità legate al coinvolgimento del militare nelle vicende giudiziarie che avevano suggerito il trasferimento, e non doveva quindi essere esaminata.

Accolto l’appello sul punto della colpa, la domanda risarcitoria proposta in primo grado è respinta. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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