Variante urbanistica e divieto di frazionamento: sindacato limitato al merito delle scelte (TAR Toscana n. 940 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte effettuate dall’Amministrazione nell’adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità. In sede di pianificazione del territorio la discrezionalità in ordine alle destinazioni dei suoli è talmente ampia da non richiedere una motivazione particolare, oltre a quella ricavabile dai criteri e principi generali che ispirano il piano. La deroga a tale regola è ammessa solo in presenza di specifiche situazioni di affidamento qualificato del privato, quali convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato, giudicato di annullamento di dinieghi di concessioni edilizie o silenzio-rifiuto. Le osservazioni presentate in occasione dell’adozione del piano costituiscono un mero apporto collaborativo dei privati, con conseguente assenza di un obbligo puntuale di motivazione. L’obbligo di ripubblicazione del piano sorge solo a fronte di modifiche che comportano una rielaborazione complessiva dello strumento, non per variazioni di dettaglio che ne lascino inalterato l’impianto originario.
Il Fatto
La ricorrente, società proprietaria di un capannone industriale dismesso sito nelle immediate vicinanze del centro storico di Pistoia, aspirava a trasformarlo in varie unità immobiliari. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 166 del 14.9.2020 il Comune ha approvato una variante semplificata al Regolamento Urbanistico, modificando l’art. 24 delle N.T.A. adottate con la precedente deliberazione n. 149 del 26.11.2019.
La modifica vieta, nell’ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo, la modifica del numero delle unità immobiliari per gli immobili di cui all’art. 119 delle N.T.A., tra i quali rientra il fabbricato della ricorrente. La società ha impugnato la delibera deducendo plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere. Il Comune si è costituito chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto tutte le censure muovendo dal consolidato orientamento secondo cui le scelte urbanistiche costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità. La discrezionalità dell’Amministrazione è talmente ampia da non richiedere una motivazione particolare, salvo che ricorrano specifiche situazioni di affidamento qualificato.
Il Tribunale ha verificato l’assenza di tali evenienze: non risultano convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato, giudicati di annullamento o silenzi-rifiuto. La posizione della ricorrente è dunque una aspettativa generica, analoga a quella di qualunque proprietario che aspiri alla utilizzazione più proficua dell’immobile, e cedevole rispetto alle scelte dell’Amministrazione.
Quanto alle osservazioni, il Collegio ha ribadito che esse costituiscono un mero apporto collaborativo dei privati e che non grava sull’Amministrazione un onere di motivazione puntuale. È sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi generali posti a base del piano, come chiarito dai precedenti richiamati (Cons. Stato n. 4467 del 2020, Cons. Stato n. 854 del 2012, T.A.R. Brescia n. 627 del 2020).
Nel merito, la modifica non è apparsa manifestamente illogica o irragionevole: il frazionamento avrebbe comportato un aumento del carico urbanistico difficilmente sostenibile per il comparto. La disciplina si pone in linea di continuità con la scheda ACT 09, che perseguiva l’obiettivo di demolire il fabbricato e ridurre la densità edilizia della zona. Le modifiche sono state inoltre approvate in accoglimento delle osservazioni del Comitato delle Professioni Tecniche provinciali.
Quanto all’obbligo di ripubblicazione, il Collegio ha escluso che sussistesse: esso sorge solo a fronte di una rielaborazione complessiva dello strumento, non per variazioni di dettaglio che ne lascino inalterato l’impianto originario, come precisato da T.A.R. Salerno n. 1783 del 2024 e Cons. Stato n. 7331 del 2024. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese in ragione della problematicità delle questioni.
Nota della Redazione
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