Chiusura conto corrente: prova della richiesta di recesso e insussistenza del danno (ABF Collegio di Roma n. 2399 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio davanti all’Arbitro Bancario Finanziario la richiesta di chiusura del conto corrente deve essere provata dal cliente, e non si presume dalla cessazione dell’attività d’impresa o dalla cancellazione della società. La banca che chiude il rapporto solo a seguito del reclamo, rimborsando spese e canoni, determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda di chiusura. Lo storno degli interessi passivi e il risarcimento del danno presuppongono la prova dell’inerzia dell’intermediario e di un pregiudizio effettivo: in loro assenza le domande sono respinte.
Il Fatto
Una società titolare di un hotel, insieme al proprio rappresentante legale, ricorre all’Arbitro lamentando che la banca non abbia chiuso il conto corrente nonostante una specifica richiesta in tal senso. Secondo il ricorrente, la mancata chiusura avrebbe fatto crescere in modo esponenziale gli interessi passivi, anche dopo la cessazione dell’attività dell’albergo.
Il ricorrente chiede la chiusura immediata del rapporto, lo storno degli interessi addebitati a partire dalla prima richiesta di recesso, coincidente con la chiusura dell’hotel, e il risarcimento del danno, anche in via equitativa. L’intermediario si difende sostenendo di aver chiuso il conto con decorrenza dal 30.06.2025, di aver rimborsato le spese del ricorso e i canoni sino al 17.06.2025, e di non aver mai ricevuto, prima di giugno 2025, alcuna formale richiesta di chiusura.
La motivazione del Collegio
Il Collegio individua l’oggetto del ricorso nell’accertamento della legittimità della condotta dell’intermediario, chiamato a rispondere del mancato riscontro alla richiesta di chiusura del conto e della conseguente crescita degli interessi. La banca replica di non aver ricevuto alcuna richiesta formale di recesso prima di giugno 2025, mese in cui ha chiuso il rapporto e rimborsato i canoni.
Sul piano probatorio il Collegio rileva che il ricorrente afferma di aver chiesto la chiusura al momento della cessazione dell’attività dell’hotel, avvenuta a febbraio 2024 secondo la visura, ma non è stata prodotta in atti alcuna richiesta di recesso riferibile a quella data. L’unica richiesta documentata è quella contenuta nel reclamo di giugno 2025. Poiché la banca ha chiuso il conto con decorrenza dal 30.06.2025, rimborsando le spese del ricorso e i canoni maturati al 17.06.2025, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di chiusura.
Quanto allo storno degli interessi, dall’estratto conto emerge che al 30.06.2025 sono stati addebitati gli interessi passivi maturati fino alla data di chiusura. Il Collegio osserva che non risulta alcuna richiesta di chiusura precedente al 9 giugno 2025, data di recapito della formale lettera di recesso, e che il conto è stato effettivamente chiuso il 30.06.2025. Non è dunque provato né un ritardo imputabile alla banca nella chiusura del rapporto, né un danno subito dal ricorrente, del quale non vi è prova né quantificazione.
La domanda risarcitoria e quella di storno non possono pertanto trovare accoglimento. Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di chiusura del conto corrente e respinge nel resto.
Nota della Redazione
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