Concessione di posteggio subordinata al bando comunale e proroga non applicabile (TAR Campania n. 2880 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio della concessione di posteggio per il commercio su aree pubbliche presuppone la predisposizione degli appositi bandi comunali previsti dall’art. 55, comma 1, l.r. Campania n. 7/2020. In assenza di tale fase preliminare, è inibito al Comune accogliere domande autonome di concessione, perché il riscontro prescinderebbe dal confronto competitivo funzionale alla libertà di concorrenza nell’accesso al mercato. La proroga delle concessioni ex art. 11, comma 6, l. n. 214/2023 opera solo per i titoli legittimi conseguiti senza gara, al fine di evitare soluzioni di continuità nelle more delle procedure di evidenza pubblica, e non sana ogni forma di illegittimità. Essa non è pertanto invocabile quando la concessione sia stata rilasciata a soggetto privo del pertinente titolo autorizzatorio di tipo A, posto che l’art. 11 del regolamento comunale lega autorizzazione e concessione in rapporto di reciproca condizione di validità.
Il Fatto
La ricorrente, impresa individuale titolare di autorizzazione di tipo B per il commercio itinerante e di concessione annuale di suolo pubblico per un posteggio sul lungomare cittadino, ha chiesto al Comune il rilascio dell’autorizzazione di tipo A con posteggio fisso e del relativo titolo concessorio per l’anno 2024, sulla medesima porzione di area.
Il Comune ha respinto l’istanza con provvedimento dirigenziale, rilevando che la normativa regionale non consente di concedere occupazione a soggetti autorizzati soltanto in forma itinerante e che occorre predisporre appositi bandi. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Campania, deducendo l’illegittimità del rifiuto di considerare la domanda di autorizzazione di tipo A, l’onere di conversione del titolo posseduto e l’applicabilità della proroga delle concessioni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ritiene legittimo il diniego. La circostanza dirimente è che l’art. 55, comma 1, l.r. n. 7/2020 impone al Comune di predisporre appositi bandi per il rilascio della concessione di posteggio, e nella specie è pacifico che nessun bando sia stato adottato. Senza tale fase preliminare, il Comune non può rilasciare concessioni su domande autonome, perché verrebbe meno il confronto competitivo richiesto dalla normativa e la finalità di pari opportunità enunciata dall’art. 2 del T.U. regionale.
Da ciò consegue l’assorbente irrilevanza delle censure sulla mancata considerazione della domanda di autorizzazione di tipo A e sull’asserito obbligo di conversione del titolo di tipo B. Il Tribunale chiarisce, inoltre, che per il commercio alimentare su posteggio sono necessari autorizzazione e concessione rilasciate contestualmente, mentre la s.c.i.a. è sufficiente solo per l’attività itinerante. Ne deriva l’infondatezza della tesi secondo cui l’autorizzazione di tipo A si sarebbe formata per silenzio assenso: il paradigma dell’art. 19 l. n. 241/1990 è previsto unicamente per il commercio itinerante.
Quanto all’affidamento, il Collegio esclude che il rilascio reiterato di concessioni annuali prive del titolo di tipo A possa radicare un’aspettativa tutelabile: una pregressa illegittimità non fonda il diritto al rilascio di successivi titoli illegittimi.
Il Tribunale respinge anche il motivo sulla proroga ex art. 11, comma 6, l. n. 214/2023. La ratio della norma è dare continuità, nelle more delle gare, a concessioni legittime secondo il diritto interno ma non conformi alla disciplina europea. Non si tratta di una proroga indiscriminata idonea a sanare ogni illegittimità. Nel caso concreto non risulta che l’amministrazione stia preparando le gare; inoltre nessuna gara potrebbe essere bandita per l’area in questione, che il regolamento comunale interdice al commercio itinerante. Infine, la proroga finirebbe col procrastinare un titolo invalido perché rilasciato a soggetto privo dell’autorizzazione di tipo A, stante il vincolo di reciproca validità tra i due titoli.
Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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