Concorso per dirigenti scolastici: legittima la soglia di ammissione alla prova scritta rapportata ai posti per regione (TAR Lazio n. 13943 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la previsione del bando di concorso che ammette alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso per ciascuna regione, senza richiedere una soglia minima di sufficienza. Il criterio numerico, rapportato ai posti disponibili, non viola il principio meritocratico e la determinazione delle soglie rientra nella discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione. La diversificazione delle soglie su base regionale è conseguenza dell’art. 29 del d.lgs. n. 165/2001, che presuppone distinte graduatorie, e la par condicio va valutata all’interno di ciascuna graduatoria regionale. Il sindacato del giudice amministrativo sulla formulazione dei quesiti è limitato alla manifesta irragionevolezza o incongruità, non ravvisandosi vizi di legittimità in assenza di errori inequivocabili.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. n. 2788 del 18 dicembre 2023, nella parte in cui non la includeva. La candidata aveva conseguito un punteggio di 35/50 nella prova preselettiva, risultato insufficiente per l’ammissione nella Regione Campania, ove la soglia era determinata in base al rapporto tra candidati e posti disponibili.
Parte ricorrente contestava la legittimità del sistema di selezione sotto plurimi profili: la soglia di ammissione fissata a tre volte i posti, la differenziazione territoriale delle graduatorie, l’eccessivo livello selettivo della preselettiva, la riduzione dei posti in favore del concorso straordinario e la formulazione di alcuni quesiti. Con motivi aggiunti, l’impugnazione era estesa alla graduatoria finale di merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ribadito la piena legittimità della scelta dell’Amministrazione di individuare i candidati ammessi alla prova scritta mediante un criterio numerico rapportato ai posti messi a concorso, piuttosto che tramite la predeterminazione di una soglia minima di sufficienza. Tale criterio non viola il principio meritocratico, non richiedendo la preventiva individuazione di un punteggio minimo, e consente al candidato di orientare la propria preparazione al conseguimento del miglior risultato possibile in relazione agli altri concorrenti.
Quanto alla presunta contraddittorietà tra le due soglie previste — quattro volte i posti per l’attivazione della preselettiva e tre volte i posti per l’ammissione alla prova scritta — il Collegio ha chiarito che le previsioni rispondono a finalità differenti: l’una attiene alla scelta se procedere alla selezione, l’altra al contingente massimo dei candidati ammessi alla fase successiva. Tale articolazione rientra nella discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione ed è coerente con la parità di trattamento.
In relazione alla articolazione regionale della procedura, il Tribunale ha affermato che la differenziazione delle soglie di ammissione è diretta conseguenza dell’art. 29 del d.lgs. n. 165/2001, che presuppone la formazione di distinte graduatorie. L’equiparazione nazionale delle soglie, sul modello più favorevole, determinerebbe l’appiattimento dell’effetto selettivo verso il basso, con conseguente svilimento dei principi meritocratici invocati.
La circostanza che il medesimo punteggio possa risultare sufficiente in una regione e non in un’altra rappresenta l’effetto fisiologico della diversa distribuzione territoriale, non integrando una disparità di trattamento. I candidati, potendo conoscere ex ante i posti disponibili per ciascuna regione, scelgono consapevolmente la sede di partecipazione, con conseguente operatività del principio di autoresponsabilità.
Da ultimo, il Collegio ha escluso la sindacabilità della formulazione dei quesiti, ascrivendola alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione. In assenza di errori accertati in modo inequivocabile, la scelta della risposta corretta operata dalla Commissione non può essere sostituita dal giudice. Il ricorso e i motivi aggiunti, fondati su censure di illegittimità derivata, sono stati respinti, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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