Segnalazione Schengen ostativa senza sindacato nel merito sulla domanda di emersione (TAR Campania n. 4419 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione del lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34/2020, la segnalazione Schengen ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato integra una fattispecie di esclusione automatica dalla procedura, che richiede solo la verifica della riferibilità della segnalazione all’interessato. Il giudice amministrativo non sindaca nel merito i provvedimenti di non ammissione adottati da altro Stato dell’area Schengen, salvi i casi eccezionali di errore materiale o disguido burocratico. Il diniego così adottato è atto vincolato: l’omissione delle garanzie procedimentali, e in particolare del preavviso di rigetto, non ne giustifica l’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava alla Prefettura di Napoli — Sportello Unico per l’Immigrazione — dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34/2020. La Questura esprimeva parere ostativo, rilevando a carico dell’interessato una segnalazione Schengen inserita dalla Svizzera ai fini della non ammissione.
Preso atto del parere negativo, lo Sportello notificava il preavviso di rigetto e in seguito respingeva l’istanza. Il ricorrente impugnava il diniego deducendo di non aver mai ricevuto la notifica del preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e di aver attivato in Svizzera la procedura per far fronte al provvedimento di allontanamento, conclusasi con il pagamento di una multa che avrebbe sanato la sua posizione nel circuito Schengen. Ulteriore censura: l’illegittimità della norma stessa, poiché tutti i destinatari dell’emersione sono privi di titolo di soggiorno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso muovendo da un dato pacifico: il ricorrente ammette che la segnalazione Schengen posta a fondamento del diniego si riferisce alla sua persona. La fattispecie applicativa è quella del comma 10, lett. b), dell’art. 103 d.l. n. 34/2020, che esclude dalla emersione gli stranieri segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.
La disposizione configura una esclusione automatica da una procedura di carattere eccezionale, che richiede soltanto la verifica della riferibilità della segnalazione all’interessato. Il TAR richiama la giurisprudenza della stessa Sezione (TAR Campania n. 4119 del 2022 e n. 1612 del 2022) e quella amministrativa conforme (TAR Veneto n. 1030 del 2022, TAR Friuli Venezia Giulia n. 306 del 2022, TAR Sicilia n. 1859 del 2022).
Il percorso argomentativo si salda al principio della non sindacabilità nel merito degli atti di non ammissione adottati da altro Stato Schengen. Richiamando Cons. Stato n. 6901 del 2021, il Collegio osserva che la segnalazione preclude in radice ogni possibilità di regolarizzazione e che il diniego è correttamente motivato mediante il rinvio all’atto adottato in altro Stato dell’area Schengen, senza necessità di argomentare sulla pericolosità concreta o di vagliare la legittimità dell’atto straniero. L’appartenenza all’accordo impone di ridurre al minimo le ipotesi in cui la valutazione di uno Stato possa essere vanificata da un altro (Cons. Stato n. 3421 del 2017).
Quanto alle garanzie procedimentali, la loro omissione non può condurre all’annullamento, stante il carattere vincolato del provvedimento ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura della controversia e della costituzione dell’Amministrazione con atto di stile.
Nota della Redazione
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