La chiusura di terrazza che modifica la sagoma esclude l’edilizia libera (C.G.A.R.S. n. 394 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La previsione derogatoria di cui all’art. 20 della l.r. Sicilia n. 4/2003, recante la rubrica “Opere interne”, va interpretata in senso stretto e non si applica alle strutture che modificano la sagoma dell’edificio cui accedono, sia essa esterna o interna. Il dato letterale, che parla di “chiusura” di terrazze e di “copertura” di spazi interni, conferma che la norma riguarda soltanto spazi già delimitati in altezza e quindi già coperti. Il giudice di appello non viola il divieto di pronuncia su poteri amministrativi non esercitati quando la reiezione del ricorso si fonda su un motivo già speso nel provvedimento impugnato, restando il mero richiamo a un precedente un difetto espositivo privo di rilievo. È inutilizzabile la documentazione depositata dalla parte pubblica non costituita, che non può difendersi personalmente nel giudizio di appello.

Il Fatto

L’appellante comunicava al Comune, ai sensi dell’art. 20 della l.r. Sicilia n. 4/2003, la chiusura di un pergolato realizzato sulla terrazza di un edificio di proprietà, mediante copertura del tetto e delle pareti con pannelli coibentati. Il Comune diffidava l’interessato dall’avviare i lavori, rilevando che l’intervento non rientrava nella fattispecie normativa, non trattandosi di copertura di terrazze di collegamento o di spazi interni.

Il TAR Sicilia respingeva il ricorso, rilevando che l’opera non era destinata alla copertura di una terrazza o di uno spazio interno, ma debordava dal perimetro esterno del fabbricato. L’interessato proponeva appello, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 20 della l.r. 4/2003 e la violazione dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. Il Comune non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara inutilizzabile la documentazione versata in atti dal Comune non costituito. L’ente, privo di difensore abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, non può provvedere direttamente alla propria difesa, come impone l’art. 22, comma 2, cod. proc. amm. Il Collegio richiama l’indirizzo secondo cui il diritto di difesa si caratterizza innanzitutto come diritto alla difesa tecnica, con le ipotesi di difesa personale relegate a eccezione (Cons. Stato n. 929 del 2023; n. 1162 del 2012; n. 3232 del 2018).

Nel merito, il Collegio conferma l’inapplicabilità dell’art. 20 alla fattispecie. L’intervento, quantunque realizzato con strutture precarie entro il limite di 50 mq, non integra la chiusura di una terrazza di collegamento né la copertura di uno spazio interno, perché deborda dal perimetro esterno dell’edificio.

Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall’indirizzo della Sezione, secondo cui la norma non si applica alle strutture che modificano la sagoma dell’edificio, limite riferito tanto alla sagoma esterna quanto a quella interna (C.G.A.R.S. n. 644 del 2024; n. 20 del 2023; n. 1296 del 2022). Trattandosi di previsione derogatoria, essa va letta in senso stretto. Risulta decisivo il riferimento letterale alla “chiusura” e non alla “copertura” delle terrazze: ne deriva la riferibilità ai soli spazi già delimitati in altezza, ossia già coperti.

Depone nello stesso senso la rubrica “Opere interne” e il tenore del comma 1, dove la qualificazione “interni” va intesa cumulativamente e riferita a tutti gli spazi elencati. Quanto al secondo motivo, il Collegio lo ritiene non conducente: la reiezione si fonda su un rilievo già contenuto nel provvedimento comunale, mentre il richiamo alla questione delle distanze costituisce mera citazione di un passaggio di un precedente, difetto espositivo che non integra la violazione dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. L’appello è quindi respinto, senza pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *