Onere della prova sulla data dell’abuso edilizio e silenzio-assenso sul condono (C.G.A.R.S. n. 395 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’onere di provare la data di realizzazione di un abuso edilizio grava sul privato che presenta l’istanza di condono, in applicazione del principio di vicinanza della prova, poiché solo l’interessato può fornire gli elementi idonei a radicare la ragionevole certezza dell’epoca di ultimazione del manufatto. Solo la deduzione, da parte del privato, di concreti elementi di fatto e di riscontro trasferisce in capo all’Amministrazione l’onere della prova contraria. Le mere dichiarazioni rese in seno all’istanza di condono sono recessive rispetto agli accertamenti svolti dall’Amministrazione d’ufficio e non valgono a fondare la pretesa sanatoria. Il silenzio-assenso in materia di condono presuppone che la domanda sia corredata dalla prescritta documentazione e non sia infedele. Il giudice di primo grado esercita ampi poteri discrezionali nella statuizione sulle spese di lite, sindacabili in appello solo per abnormità o manifesta ingiustizia.

Il Fatto

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione seconda, aveva respinto il ricorso proposto da un privato avverso i provvedimenti con i quali il Comune di Palermo aveva negato il condono di alcune opere edilizie abusive, richiesto ai sensi dell’art. 32 del d.-l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003. Il diniego si fondava sull’esito dell’aerofotogrammetria, dalla quale non risultavano i relativi volumi alla data del 31 marzo 2003. Il primo giudice aveva inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio.

L’interessato ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dei principi in materia di onere della prova, oltre all’ingiusta condanna alle spese. Il Comune si è costituito con memoria di mera forma. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha esaminato il primo motivo, con cui l’appellante, invocando il principio di vicinanza della prova, sosteneva l’erroneità della sentenza per aver posto a suo carico la produzione di un documento mai osteso dall’Amministrazione. Ha inoltre qualificato l’aerofotogrammetria come mero rilievo indiziario, inidoneo a costituire prova.

Il Collegio ha ritenuto il motivo infondato. Ha richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa, anche recente, secondo cui l’onere della prova della data di realizzazione di un abuso edilizio grava sul privato che presenta l’istanza di sanatoria. La regola si fonda proprio sul principio di vicinanza della prova, che colloca nella sfera del privato la possibilità di dimostrare l’epoca di realizzazione delle opere.

La decisione ha precisato il temperamento di tale onere. Quando il privato porti elementi rilevanti — aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive o altre certificazioni — e l’Amministrazione non li abbia debitamente analizzati, oppure sussistano elementi incerti, non è escluso il ricorso alla prova per presunzioni, sulla scorta di valutazioni prognostiche basate su fatti notori o massime di comune esperienza. La regola resta però che solo la deduzione di concreti elementi di riscontro trasferisce l’onere della prova contraria in capo all’Amministrazione, secondo il generale principio desumibile dagli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.

Nel caso di specie l’appellante non ha assolto il proprio onere. L’Amministrazione gli aveva opposto l’aerofotogrammetria sin dalle comunicazioni di avvio dei procedimenti negativi, senza che l’interessato svolgesse difese in sede procedimentale. Egli non ha esperito l’accesso agli atti, né in primo grado né in appello ha dedotto elementi concreti idonei a far desumere una data anteriore. Si è limitato a invocare le mere dichiarazioni contenute nelle istanze di condono, recessive rispetto agli accertamenti. La carenza di prova fa venire meno, a monte, la possibilità di accertare giudizialmente la condonabilità per la via dell’asserita inattendibilità dell’aerofotogrammetria.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ha confermato la condanna alle spese di primo grado. Il giudice di primo grado dispone di ampi poteri discrezionali, sindacabili solo per abnormità o manifesta ingiustizia, evenienze non ravvisabili nella specie. La mera riproposizione delle censure di primo grado è stata infine ritenuta inconducente. L’appello è stato respinto, con compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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