Cambio del nome: potere prefettizio eccezionale e stabilità dei dati identificativi (TAR Lombardia n. 334 del 15.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il mutamento del nome ai sensi dell’art. 89 d.P.R. n. 396/2000, come modificato dall’art. 2 d.P.R. n. 54/2012, può essere disposto anche per ragioni diverse da quelle originariamente tipizzate, ma non costituisce effetto automatico della volontà dell’interessato. Tra l’interesse privato al cambiamento e l’interesse pubblico alla stabile identificazione delle persone nel tempo corre un rapporto di regola-eccezione. Il Prefetto esercita pertanto un potere discrezionale di natura eccezionale, che richiede l’allegazione e la prova di ragioni idonee a prevalere sull’esigenza pubblicistica di stabilità dei dati identificativi. Il provvedimento di rigetto è congruamente motivato quando si fonda sulla genericità dell’istanza e sull’assenza di documentazione a supporto.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto alla Prefettura di Brescia la modifica del proprio nome, rappresentando che lo stesso risulta difficile da ricordare, pronunciare e scrivere e che, per tale ragione, viene frequentemente frainteso o storpiato in fatture, bollette e documenti pubblici.
Con nota del 13.01.2023 l’Amministrazione ha comunicato il preavviso di rigetto, rilevando la genericità della richiesta e la mancanza di documentazione di supporto. Il successivo decreto prot. n. 15220/23 del 01.03.2023 ha respinto l’istanza, richiamando la non modificabilità del nome quale regola generale e l’assenza dei presupposti per derogarvi. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere; le Amministrazioni intimate si sono costituite con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo concerne l’omessa comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990. Il Collegio lo ritiene infondato: dalla documentazione versata in giudizio emerge che la Prefettura ha trasmesso l’atto mediante raccomandata A/R all’indirizzo di residenza indicato dall’istante e che lo stesso è stato ricevuto “per compiuta giacenza”. Trova quindi applicazione l’art. 1335 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 40 d.P.R. n. 655/1982, con la conseguenza che la conoscenza dell’atto si considera perfezionata, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.
Il secondo motivo investe il merito del diniego. La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 89 d.P.R. n. 396/2000, nella versione originaria, consentiva la variazione solo in presenza di nome “ridicolo o vergognoso” o che rivelasse l’origine naturale; per effetto dell’art. 2 d.P.R. n. 54/2012 il cambio può oggi essere disposto “anche” per altre ragioni, non predeterminate dalla legge. Tale apertura non equivale però a riconoscere un diritto potestativo all’interessato: il cambio deve pur sempre fondarsi su ragioni in grado di prevalere sull’interesse pubblico alla stabilità dei dati identificativi.
Il Prefetto è quindi titolare di un potere discrezionale di natura eccezionale. La giurisprudenza richiamata — TAR Brescia n. 482/2021, Cons. Stato n. 5021/2013, Cons. Stato n. 2320/2006 e n. 2752/2004, oltre a TAR Brescia n. 632/2023, TAR Firenze n. 778/2020 e Cons. Stato n. 6462/2019 — esclude che l’art. 89 consenta al richiedente di “scegliere” il proprio nome. Il rapporto tra interesse pubblico e interesse privato resta dunque di regola-eccezione, contrariamente alla tesi del ricorrente.
Nel caso concreto il provvedimento risulta sufficientemente motivato. L’istante ha allegato difficoltà di pronuncia e scrittura del nome, ma non ha fornito alcuna evidenza nel corso del procedimento, né in giudizio, salvo una comunicazione riportante un errore di stampa: profilo, quest’ultimo, non esaminabile per il divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a.. Egli non ha inoltre esposto in sede amministrativa le ragioni della modifica, indicate solo nel ricorso. Il diniego è pertanto ragionevole e congruamente motivato, con salvezza della facoltà di ripresentare l’istanza con idonea documentazione. Il ricorso è respinto, con compensazione per metà delle spese e condanna alla refusione della parte residua.
Nota della Redazione
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