Regolarità fiscale e conflitto tra certificazioni dell’Agenzia delle Entrate (Cons. Stato n. 3508 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di due certificazioni fiscali difformi, provenienti da articolazioni territoriali della medesima Agenzia delle Entrate, la stazione appaltante legittimamente dà prevalenza a quella che attesta la situazione più recente, munita di fede privilegiata e idonea a esonerarla da ulteriori accertamenti. L’art. 95, comma 2, d.lgs. n. 36/23 configura l’esclusione per gravi violazioni non definitivamente accertate come eventuale e motivata, non come esito automatico dell’accertamento della violazione. L’aggiudicataria non ha interesse a proporre ricorso incidentale avverso una determinazione a sé favorevole, rientrando la confutazione della tesi avversaria nel perimetro dell’attività difensiva. Il sindacato del giudice amministrativo, che verifica il rispetto della norma senza sostituirsi all’amministrazione, resta nei confini della giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a.
Il Fatto
Una società aeroportuale indice una procedura ad evidenza pubblica su due lotti per la manutenzione degli apparati antincendio e delle porte tagliafuoco del sedime di Fiumicino. Sette operatori partecipano; con metodo dell’inversione procedimentale la commissione valuta le offerte e colloca la ricorrente al secondo posto, aggiudicando al concorrente che risulta primo.
La società esclusa impugna l’aggiudicazione davanti al TAR Lazio, sostenendo che l’aggiudicataria non fosse in regola con il pagamento di imposte e tasse per due violazioni gravi non definitivamente accertate, non dichiarate nel DGUE e emerse solo dalla verifica dei requisiti tramite certificazione dell’Agenzia delle Entrate. Il TAR respinge il ricorso; la società appella, deducendo violazione degli artt. 95 e 98 d.lgs. n. 36/23, difetto di istruttoria e motivazione e sconfinamento del giudice di primo grado nel valutare la posizione fiscale dell’aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce il quadro normativo. L’art. 95, comma 2, d.lgs. n. 36/23 prevede l’esclusione quando la stazione appaltante ritenga che l’operatore abbia commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi fiscali e contributivi, individuate nell’allegato II.10. La norma esclude l’esclusione quando l’operatore ha ottemperato, si è impegnato a pagare o ha estinto il debito prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. L’art. 4, comma 1, dell’allegato II.10 qualifica le violazioni come apprezzabili solo quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere e l’atto impositivo sia stato tempestivamente impugnato.
Nel caso concreto l’Agenzia delle Entrate di Roma aveva certificato due accertamenti unificati notificati nel 2016, per i periodi d’imposta 2008 e 2009. A fronte di ciò, l’aggiudicataria aveva prodotto una certificazione dell’Agenzia delle Entrate di Bari, rilasciata in data 11.12.2024 con scadenza 11.6.2025, attestante l’insussistenza di irregolarità fiscali, definitive e non. Il Collegio ritiene il punto dirimente: non si comprende per quale ragione l’amministrazione non avrebbe dovuto tenerne conto.
Trattandosi di atto di pubblica amministrazione, la certificazione è munita di fede privilegiata e esonera la stazione appaltante da ulteriori accertamenti. In presenza di atti difformi provenienti da due articolazioni territoriali della stessa Agenzia, l’antinomia si risolve in favore della certificazione più recente. Irrilevante indagare la causa del disallineamento tra sistemi informativi, né se l’adempimento sia stato parziale o totale: la certificazione di Bari attesta l’insussistenza di ogni pendenza e copre l’intero arco della procedura.
Quanto al ricorso incidentale, l’aggiudicataria non aveva interesse a impugnare una determinazione a sé favorevole, potendo fare affidamento sull’attestazione di tenore contrario. Il giudice di primo grado non ha superato i confini della giurisdizione: si è limitato a verificare il rispetto dell’art. 95, comma 2, d.lgs. n. 36/23, ambito riconducibile alla giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a. Neppure l’inversione procedimentale rileva: il risultato sarebbe stato identico, essendo presente un offerente munito di attestazione di piena regolarità fiscale. L’appello è infondato e viene rigettato, con condanna dell’appellante alle spese.
Nota della Redazione
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