CIGO e intemperie stagionali: irrilevante l’evento meteo prevedibile in quota (Cons. Stato n. 254 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015 subordina l’accesso alla CIGO, per le situazioni aziendali dovute a eventi transitori, alla non imputabilità della situazione all’impresa o ai dipendenti, involontarietà e assenza di imperizia o negligenza precisate dal d.m. n. 95442/2016. Le intemperie stagionali non costituiscono causa non imputabile quando l’evento meteorologico è prevedibile in relazione all’ubicazione e al periodo dell’attività. La scelta imprenditoriale di eseguire lavorazioni con materiali sensibili al freddo in zona montana durante l’inverno rende la sospensione ascrivibile alle scelte dell’impresa e della direzione lavori. È irrilevante che l’evento atmosferico si sia verificato quando l’attività era già sospesa per ordine del direttore dei lavori.
Il Fatto
Una ditta individuale titolare di un cantiere edile in località montana presenta due domande di CIGO per la sospensione delle lavorazioni di intonacatura interna, collegata al freddo e al gelo che avevano interessato la zona. L’INPS rigetta le istanze, ritenendo che la situazione fosse imputabile all’impresa per aver programmato opere edili in quota nel periodo invernale con un materiale non utilizzabile a temperature basse.
Il TRGA Trento accoglie il ricorso, ritenendo la sospensione imputabile alle condizioni atmosferiche e non all’impresa. L’Istituto propone appello, deducendo la contraddittorietà della motivazione rispetto all’ordinanza cautelare e la violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015 e del d.m. n. 95442/2016.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi e accoglie il gravame. Il punto di partenza è la norma: l’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015 riconosce l’integrazione salariale per le situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, comprese le intemperie stagionali. Il d.m. n. 95442/2016 chiarisce che la non imputabilità consiste nell’involontarietà e nella non riconducibilità a imperizia o negligenza delle parti.
La Corte verifica in concreto l’imprevedibilità dell’evento. Il cantiere si trovava in territorio montano a oltre mille metri sul livello del mare, dove nei mesi invernali la temperatura scende frequentemente sotto zero. La stessa relazione tecnica dell’impresa attestava la confluenza abituale di aria fredda nella zona. L’evento gelo non era dunque imprevedibile, ma del tutto coerente con le caratteristiche del luogo e della stagione.
Un secondo profilo è decisivo. Con nota del 10 dicembre 2022, il direttore dei lavori aveva disposto la sospensione preventiva delle attività, ipotizzandone la ripresa a gennaio e ritenendo impossibile operare nel mese di dicembre per il rischio di danneggiamento dei materiali. Al momento dell’asserito evento meteorologico, quindi, l’attività non era in corso e il fermo era già stato deliberato.
Da qui la conclusione del Collegio: la scelta di eseguire le lavorazioni con quel materiale nel periodo invernale rende la situazione ascrivibile alle scelte dell’impresa e della direzione lavori. La tempistica adottata dalla committenza non può trasformarsi in una circostanza imprevedibile idonea a fondare l’accesso alla CIGO. Irrilevante è che il 12 dicembre 2022 fosse un lunedì o che l’Istituto avesse in passato tenuto comportamenti diversi.
La sentenza di primo grado va quindi riformata e il ricorso respinto. Le spese del doppio grado sono compensate per giustificate ragioni.
Nota della Redazione
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