Impossibilità di demolire per sequestro penale e decorrenza dei termini per l’acquisizione (Cons. Stato n. 252 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abuso edilizio, l’ordine di demolizione non può essere eseguito quando il manufatto sia sottoposto a sequestro penale, perché il proprietario versa in una situazione di impossibilità oggettiva di adempiere. Da tale impossibilità non decorrono i termini per l’accertamento di inottemperanza e per l’acquisizione al patrimonio comunale. L’Amministrazione che ometta di considerare il vincolo cautelare pone in essere un’istruttoria carente e irragionevole, non sanabile in ragione della natura vincolata del provvedimento. Il provvedimento di acquisizione va pertanto annullato, con conseguente rimessione del privato nella proprietà e nel possesso e nuova decorrenza dei termini dalla restituzione.

Il Fatto

Gli appellanti sono comproprietari di un suolo e del sovrastante manufatto in un Comune della provincia di Napoli. L’immobile, realizzato in assenza di permesso di costruire, era stato sottoposto a sequestro penale. Nelle more del vincolo, il Comune adotta l’ordinanza di demolizione.

Sulla base di un verbale di inottemperanza della polizia municipale, mai notificato agli interessati, l’Ente dispone l’acquisizione al patrimonio comunale dell’opera, dell’area di sedime e di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe. Segue l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima di euro 20.000. Il TAR Campania respinge il ricorso; gli interessati appellano deducendo, tra l’altro, l’impossibilità di ottemperare per effetto del sequestro e i vizi procedimentali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una premessa di carattere generale. L’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 configura l’acquisizione dell’area di sedime come effetto automatico della inottemperanza all’ordine demolitorio e prevede l’irrogazione della sanzione pecuniaria. Ne deriva la natura obbligatoria e il contenuto vincolato dei provvedimenti comunali.

Su questa base, la Corte afferma che i vizi formali e procedurali non possono assumere valore dirimente: l’Amministrazione non dispone di margini discrezionali nella scelta se acquisire o sanzionare.

Il ragionamento cambia però registro nella fattispecie concreta. I medesimi vizi rivelano una carenza di istruttoria. Il Comune non ha tenuto in alcun conto che il sequestro penale era venuto meno solo dopo il sopralluogo degli uffici comunali. In quella fase gli appellanti erano nella impossibilità oggettiva di eseguire la demolizione.

La conseguenza è decisiva sul piano dei termini: se l’ordine non è eseguibile, non può maturare alcun inottemperanza e il relativo termine non decorre. L’acquisizione al patrimonio comunale presuppone infatti un inadempimento imputabile. Il verbale del 5 ottobre 2019, oltre a non essere stato comunicato, fotografa una situazione in cui l’inerzia non era ascrivibile ai proprietari.

La Corte sottolinea altri due profili di illegittimità: l’imprecisa individuazione dell’area di sedime e l’immotivata applicazione della sanzione nella misura massima. L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è accolto con annullamento degli atti impugnati.

Gli effetti sono ricostruttivi: il Comune deve rimettere gli appellanti nella proprietà e nel possesso dei beni. Da quel momento decorrerà il termine del provvedimento demolitorio ai fini dell’eventuale acquisizione, con onere di individuare puntualmente i manufatti e le aree. L’eventuale reiterazione della sanzione pecuniaria richiederà idonea motivazione sulla quantificazione. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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