Procedimento comunale concluso solo in corso di causa: spese a carico dell’amministrazione (TAR Lombardia n. 236 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta conclusione del procedimento amministrativo nelle more del giudizio rende improcedibile il ricorso per difetto di interesse, ma non elide l’obbligo dell’amministrazione di rimborsare le spese e i compensi professionali alla parte ricorrente. Il lungo stato di inadempimento dell’ente, protrattosi sino alla notifica del ricorso, costringe il privato ad adire il giudice amministrativo per ottenere la soddisfazione della propria pretesa, integrando gli estremi di una soccombenza virtuale. La condanna alle spese presuppone l’accertamento della fondatezza originaria della domanda e della riconducibilità dell’inerzia all’amministrazione resistente.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un complesso edilizio in parte destinato ad abitazione e in parte ad autofficina. Sul fondo contiguo un’azienda esercita allevamento di suini, generando molestie olfattive, anche di ammoniaca. A seguito di plurimi esposti, l’ATS territoriale svolge accertamenti e trasmette una relazione al Comune, rilevando la non conformità dell’impianto di abbattimento degli odori rispetto al progetto approvato e segnalando la necessità di verificare la distanza di legge tra l’abitazione e l’allevamento.

Il Comune rileva una distanza inferiore ai metri 50 e richiede al ricorrente chiarimenti sull’agibilità della porzione immobiliare interessata. Il ricorrente fornisce riscontro e sollecita l’adozione dei provvedimenti di competenza. L’amministrazione rimane inerte. Con ricorso notificato l’08/01/2024 e depositato il 15/01/2024, il ricorrente chiede l’accertamento dell’obbligo di concludere il procedimento e la condanna a provvedere entro un termine perentorio, con nomina di un commissario ad acta. Il controinteressato si costituisce chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio il Comune deposita nota con cui comunica l’avvenuta conclusione del procedimento. Il Collegio rileva che l’amministrazione ha adottato un provvedimento espresso con cui accerta la conformità della costruzione adibita a stalla al progetto autorizzato con i titoli edilizi rilasciati. Nella stessa sede il Comune comunica che è in corso un procedimento promosso dal Servizio Ambiente, con il coinvolgimento dell’ATS, finalizzato ad accertare la sussistenza e l’entità delle molestie olfattive.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm. La conclusione del procedimento ha infatti soddisfatto, nelle more del giudizio, la pretesa sostanziale azionata.

Il Collegio esamina poi la richiesta di condanna al rimborso delle spese e dei compensi professionali. Il procedimento era stato avviato il 14/12/2022 ed è stato concluso con provvedimento espresso solo il 24/01/2024, a fronte di un ricorso notificato l’08/01/2024 e depositato il 15/01/2024. La tempistica procedimentale evidenzia in modo manifesto il lungo stato di inadempimento del Comune.

Tale inerzia ha imposto alla parte ricorrente di adire il TAR per soddisfare la propria legittima pretesa. La richiesta di rimborso è quindi accolta. Il Tribunale condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge, e dispone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 Reg. UE 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *