C.i.l.a. in sanatoria ammessa anche dopo la fine dei lavori (TAR Liguria n. 333 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
È legittima l’ordinanza con cui l’amministrazione, accertata la realizzazione di un intervento edilizio in assenza della comunicazione asseverata di inizio lavori, imponga al responsabile la presentazione postuma della c.i.l.a. in sanatoria, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all’art. 6 bis, comma 5, d.P.R. n. 380/2001. La possibilità di presentare la comunicazione “in corso d’opera” prevista dalla norma non consente di escludere che lo strumento sia azionabile anche dopo la conclusione dei lavori, essendo funzionale alle verifiche di conformità urbanistica. L’onere di provare l’epoca di realizzazione del manufatto, per escludere la necessità del titolo abilitativo o far valere la prescrizione della sanzione, grava sul privato in applicazione del principio di vicinanza della prova. La natura vincolata dell’attività di repressione degli abusi edilizi rende recessivi i vizi di natura formale e non impone l’accoglimento di istanze di proroga dei termini partecipativi.
Il Fatto
All’esito di un sopralluogo, il Comune di Davagna accertava che i comproprietari di un immobile residenziale avevano realizzato un pozzetto in calcestruzzo per l’ispezione a servizio dell’allaccio alla fognatura privata, con rottura del suolo pubblico. Con provvedimento dell’agosto 2022 il responsabile dell’Ufficio Tecnico applicava la sanzione di 1.000 euro ex art. 6 bis, comma 5, d.P.R. n. 380/2001 e ordinava la presentazione di una c.i.l.a. in sanatoria, oltre alla regolarizzazione dell’occupazione di suolo pubblico.
La ricorrente impugnava l’atto, dolendosi dell’introduzione di un istituto sconosciuto all’ordinamento e della duplicazione di oneri, nonché del difetto di motivazione in ordine all’epoca di realizzazione dell’opera e del mancato accoglimento dell’istanza di proroga per le osservazioni. Il Giudice amministrativo accoglieva l’istanza cautelare, rilevando la necessità di una migliore dettagliazione delle violazioni. Il Comune riavviava il procedimento e, con atto del settembre 2023, confermava entrambe le misure. Seguiva ricorso per motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. La natura vincolata dei provvedimenti repressivi rende recessivi i rilievi formali, ma nel caso di specie sono stati formulati anche censure sostanziali sulla stessa configurabilità della c.i.l.a. in sanatoria, che investono il potere impositivo e non il mero modus procedendi.
Nel merito, il Tribunale ritiene infondata la tesi secondo cui l’ordinamento conoscerebbe soltanto il permesso di costruire e la s.c.i.a. in sanatoria. Il quinto comma dell’art. 6 bis del d.P.R. n. 380/2001 contempla espressamente la presentazione della comunicazione “in corso d’opera”. Da ciò discende che lo strumento, funzionale alle verifiche di conformità urbanistica, può essere azionato anche dopo la conclusione dei lavori. Il Collegio sottolinea inoltre l’effetto premiale che deriverebbe dalla tesi opposta, poiché chi non ha presentato alcuna comunicazione sarebbe tenuto al solo pagamento di una sanzione pecuniaria inferiore agli oneri di progettazione.
Quanto ai profili motivazionali, il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui l’onere della prova sulla data di realizzazione dell’opera grava sul privato, unico soggetto in grado di fornire atti e documenti idonei a radicare la ragionevole certezza dell’epoca del manufatto, in applicazione del principio di vicinanza della prova (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 9010 del 2022). Poiché la ricorrente non ha indicato l’epoca di realizzazione del pozzetto, le censure sulla prescrizione e sull’epoca sono disattese.
È infondata anche la doglianza sulla partecipazione procedimentale: la natura vincolata dell’attività repressiva esclude la possibilità di apporti partecipativi del privato, e comunque, nella fase riavviata dopo l’ordinanza cautelare, l’interessata non ha fatto concreto uso delle prerogative riconosciutele.
Infine, il motivo aggiunto sulla riconducibilità dell’intervento all’edilizia libera è dichiarato inammissibile per tardività, essendo stato proposto solo con i motivi aggiunti, ed è comunque infondato: la realizzazione di un pozzetto per l’allaccio alla rete fognaria con manomissione del suolo non integra manutenzione ordinaria. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda e dell’esito della fase cautelare.
Nota della Redazione
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