Wintergarten energia, nessun volume acquisito dopo il nuovo piano casa (TAR Trentino-Alto Adige n. 183 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il wintergarten realizzato ai sensi dell’art. 127, commi 5 e 7, L.G. n. 13/1997 e delle direttive approvate con delibera della Giunta provinciale n. 1049/2013 costituisce un’opera con funzione esclusiva di efficienza energetica, che non è Baumasse per espressa previsione di legge. La soppressione di tale disciplina a opera della L.G. n. 9/2018, priva di norma di successione, preclude solo la realizzazione di nuovi wintergarten e non converte quelli esistenti in volume edilizio. I criteri generali di calcolo dettati dall’art. 2, comma 1, lett. g), ultimo periodo, D.LH. n. 24/2020 operano unicamente sulle opere qualificate come Baumasse e non attribuiscono alla veranda un diritto quesito di cubatura. La sua integrazione nell’abitazione richiede pertanto la disponibilità di cubatura residua.
Il Fatto
La ricorrente aveva presentato nel 2020 una denuncia di inizio attività per la costruzione di un wintergarten quale pertinenza dell’unità abitativa, usufruendo del regime che escludeva l’opera dal calcolo della Baumasse. Nel giugno 2024 otteneva la licenza di abitabilità e accessibilità. Nell’ottobre 2024 presentava una segnalazione certificata di inizio attività per trasformare la veranda in volume residenziale e aggregarla all’appartamento; la tassa di intervento era stata versata.
Con provvedimento del 7.11.2024 la dirigente dell’ufficio comunale competente intimava il divieto di prosecuzione dell’attività, rilevando la carenza dei presupposti di ammissibilità e l’assenza di cubatura disponibile sul lotto. Il successivo atto confermativo del 4.12.2024 ribadiva che il vantaggio volumetrico riconosciuto dalla norma speciale è fruibile una sola volta. La ricorrente impugnava davanti al TAR, deducendo violazione dell’art. 2, comma 1, lett. g), D.LH. n. 24/2020, eccesso di potere e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina ratione temporis. L’art. 127 L.G. n. 13/1997 esentava le opere di efficientamento dal contributo di costruzione e, se realizzate su edifici esistenti al 12 gennaio 2005, le sottraeva al calcolo della Baumasse. La delibera n. 1049/2013 fissava i requisiti tecnici della veranda: esposizione a sud, assenza di impianti di riscaldamento, limiti di superficie e di superficie vetrata. Da tali prescrizioni il giudice desume che il wintergarten è opera funzionale all’efficienza energetica e non edificio destinato a utilizzazione abitativa.
La qualificazione legislativa esclude quindi che l’opera sia volume: essa integra un’ipotesi di deroga al principio secondo cui costruisce solo chi dispone della cubatura necessaria. Il venir meno della norma speciale per effetto della L.G. n. 9/2018 comporta soltanto l’impossibilità di realizzare nuove verande, senza modificare la natura giuridica di quelle già legittimamente esistenti.
La tesi della ricorrente, fondata sull’art. 2, comma 1, lett. g), ultimo periodo, D.LH. n. 24/2020, è respinta. I criteri generali di calcolo del volume oberirdisch valgono per le opere che la legge definisce come Baumasse e non per quelle che ne sono escluse ex lege. Il Collegio richiama l’art. 15-quater, comma 2, D.LH. n. 16/2020, che per la cubatura preesistente assume quella dimostrata o approvata al 12 gennaio 2005 in deroga ai criteri del D.LH. n. 24/2020, escludendo letture estensive del bonus energetico.
Quanto alla disciplina sopravvenuta, l’art. 22, commi 2 e 3, D.LH. n. 6/2025 non introduce un’eccezione nuova, ma chiarisce un esito già desumibile dall’interpretazione corretta. Il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 9168/2024 è dichiarato non pertinente, perché concerne la cubatura di ampliamento di esercizi alberghieri e non il calcolo del volume preesistente per il bonus energia. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese in favore del Comune.
Nota della Redazione
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