Condono edilizio, vincolo di immodificabilità e insussistenza del silenzio assenso (TAR Sicilia n. 2917 del 26.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di condono edilizio è legittimo quando si fonda sul parere negativo della Soprintendenza che accerta la realizzazione dell’opera dopo l’apposizione del vincolo di immodificabilità temporanea, con conseguente inedificabilità assoluta dell’area. La circostanza che il manufatto sia qualificato come pertinenza di un fondo non ne esclude il rilievo edilizio, né consente di prescindere dal regime vincolistico. Sull’istanza di sanatoria non può formarsi il silenzio assenso quando l’opera è insuscettibile di condono per contrasto con il vincolo. Il diniego che recepisce il parere della Soprintendenza è pertanto immune dai vizi di difetto di motivazione e di eccesso di potere.

Il Fatto

I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del provvedimento con cui il Comune ha respinto l’istanza di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 326/2003. Oggetto della sanatoria era un locale deposito a servizio di un fabbricato civile, ristrutturato — secondo i ricorrenti — prima del 2.12.1998.

La Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali, dopo aver richiesto un’integrazione documentale, ha espresso parere contrario al mantenimento del manufatto, assumendo che lo stesso arrecasse grave pregiudizio. Il parere è stato impugnato in sede gerarchica il 4.05.2020. Prima del decorso dei novanta giorni per la formazione del silenzio rigetto, l’istanza è stata respinta in base al parere negativo. Di qui il ricorso, con censure di difetto di motivazione, violazione del d.P.R. n. 380/2001 ed eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale tratta congiuntamente le censure, connesse tra loro. I ricorrenti sostengono che la struttura dovesse essere considerata una pertinenza del fondo rustico, inidonea a creare volume edilizio, e che il diniego fosse illegittimo perché basato sul mero richiamo al vincolo di immodificabilità temporanea, senza esame del progetto. Invocano inoltre la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 17.06.1995 e la formazione del silenzio assenso sull’istanza.

I motivi sono disattesi. La determinazione di diniego si fonda sul presupposto parere negativo della Soprintendenza, motivato dalla circostanza, incontestata, che le opere sono state realizzate dopo l’emanazione del decreto n. 7720 del 6.10.1995, con cui la Regione Siciliana — nelle more dell’adozione del Piano Territoriale Paesistico delle Eolie — ha imposto un vincolo di immodificabilità temporanea, vietando qualsiasi edificazione al di fuori delle zone urbanistiche A, B e C. Le opere ricadono nell’ambito “TO1” del vigente piano territoriale paesaggistico.

Da qui la conclusione del Collegio: risultando l’opera realizzata dopo l’apposizione del vincolo di inedificabilità assoluta, il diniego è legittimo. La qualificazione come pertinenza non assume rilievo dirimente, poiché la verifica del regime vincolistico prevale sull’inquadramento della struttura.

Quanto al silenzio assenso, il Tribunale ne esclude l’ammissibilità sull’istanza di condono, poiché l’opera è insuscettibile di sanatoria. Il ricorso è pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della Soprintendenza, mentre sono compensate nei confronti del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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