Cittadinanza e cancellazione anagrafica annullata in autotutela: legittimo il diniego (TAR Emilia-Romagna n. 274 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di cittadinanza italiana adottato sulla base di una cancellazione anagrafica che l’Amministrazione comunale abbia successivamente annullato in autotutela non è illegittimo per il solo fatto del sopravvenuto ripristino dell’iscrizione. Il provvedimento di diniego non recettizio è efficace dal momento dell’adozione e la legittimità si valuta con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui è stato emanato. L’annullamento in autotutela della cancellazione anagrafica non impone alla Prefettura di ritirare il diniego, ma al più consente all’interessato di presentare una nuova domanda. Resta fermo che il requisito della residenza ininterrotta per dieci anni presuppone la regolarità del soggiorno nel periodo considerato.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva al Prefetto di Forlì-Cesena il riconoscimento della cittadinanza italiana. L’Amministrazione contestava la mancanza del requisito della residenza ininterrotta per dieci anni, rilevando che lo straniero era rimasto irreperibile per oltre due anni, dal 8 ottobre 2015 al 17 febbraio 2018, dopo la cancellazione dall’anagrafe del Comune di Forlì.
A seguito del preavviso di rigetto, il richiedente produceva in data 26 aprile 2021 documentazione attestante la presenza sul territorio. Poi esibiva copia del provvedimento del 25 maggio 2021 con cui l’Anagrafe di Forlì aveva annullato in autotutela la cancellazione, riconoscendola erroneamente adottata. Il deposito del 7 giugno 2021 era dichiarato inammissibile perché intervenuto dopo l’adozione del diniego, avvenuta il 17 maggio 2021. Il ricorrente impugnava quindi il provvedimento davanti al TAR Emilia-Romagna, deducendo violazione dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91 del 1992, degli artt. 2 e 3 d.P.R. n. 362 del 1994 e degli artt. 3 e 10-bis legge n. 241 del 1990, oltre a carenza di istruttoria e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale riconosce che il ricorrente ha dimostrato l’intervenuto annullamento della cancellazione anagrafica posta alla base del preavviso di rigetto. Ritiene tuttavia che tale dimostrazione non basti a travolgere il diniego. La Prefettura, dopo il ripristino dell’iscrizione, ha avviato una nuova istruttoria dalla quale è emerso che il richiedente è stato irregolare sul territorio italiano dal 29 marzo 2013, quando gli è stato rifiutato il permesso di soggiorno, al 16 febbraio 2018, quando è stato parzialmente accolto il ricorso avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione internazionale.
La Prefettura avrebbe potuto emanare un nuovo atto di diniego valorizzando la mancanza del presupposto della regolarità della permanenza per un intero decennio. Ha invece escluso le condizioni per il riesame e ha notificato l’atto già adottato, qualificato come non recettizio e dunque già efficace. Secondo il Tribunale, la legittimità del provvedimento non può essere incisa da atti sopravvenuti rispetto alla sua adozione.
Il Collegio precisa che l’annullamento in autotutela della cancellazione anagrafica avrebbe al più potuto legittimare la formalizzazione di una nuova domanda. Tale domanda avrebbe comunque trovato ostacolo nella irregolarità del soggiorno nel periodo compreso tra il 2013 e il 2017. Non avrebbe invece potuto supportare il ritiro in autotutela di un provvedimento adottato sulla base di una mancanza di continuità nelle iscrizioni anagrafiche che, al momento della sua adozione, era incontestabile e nel pieno rispetto della norma.
Il Tribunale aggiunge che il ripristino dell’iscrizione anagrafica non avrebbe comportato alcuna concreta utilità per lo straniero, perché il riconoscimento della cittadinanza sarebbe comunque risultato precluso dal periodo di presenza non legittimata da un titolo di soggiorno. La conclusione della Prefettura appare quindi immune dai vizi dedotti: il ricorrente non poteva, al momento dell’adozione dell’atto, né dimostrare la continuità delle iscrizioni per dieci anni, né vantare il requisito della regolare presenza in Italia. Resta estranea al perimetro della controversia ogni valutazione sulla legittimità del provvedimento adottato in autotutela dal Comune.
Ne deriva il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in favore dell’Amministrazione in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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