Cittadinanza, la capacità reddituale si valuta sul nucleo familiare allargato (TAR Campania n. 5753 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito della capacità reddituale per la concessione della cittadinanza italiana non è previsto dalla legge n. 91/1992, ma costituisce condizione connaturata al sistema, verificabile dall’Amministrazione in via istruttoria. Nel giudizio sulla sua sussistenza l’Amministrazione non può limitarsi al reddito atomisticamente inteso dell’istante, ma deve considerare la complessiva capacità economica del nucleo familiare, compreso l’effettivo contributo del coniuge. Il parametro di riferimento è l’importo per l’esenzione dalla spesa sanitaria ex art. 3, d.l. n. 382/1989, pari a € 8.263,31 annui. Il difetto di istruttoria e la motivazione fondata sull’inesistenza di redditi rendono illegittimo il diniego quando le risultanze procedimentali attestino redditi adeguati nel triennio antecedente la domanda.

Il Fatto

La ricorrente presentava il 1° luglio 2021 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, lett. f), legge n. 91/1992, contestualmente al coniuge convivente. La Prefettura notificava un preavviso di inammissibilità per carenza dei requisiti reddituali riferiti all’anno 2022. La ricorrente replicava con deduzioni difensive e documentazione, tra cui l’estratto conto previdenziale INPS e il richiamo alla capacità reddituale del coniuge, bracciante agricolo.

Con decreto notificato il 13 febbraio 2024 la Prefettura dichiarava l’inammissibilità della domanda, questa volta sul presupposto dell’inesistenza di redditi dichiarati nel periodo 2018-2022. La ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Campania, deducendo difetto di istruttoria, vizi della motivazione ed eccesso di potere, quest’ultimo per l’introduzione del requisito reddituale ad opera della sola normazione secondaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge la tesi della valenza pretoria o contra legem della condizione reddituale. Il requisito della capacità economica autonoma è, per il Tribunale, una condicio connaturata al sistema, comune agli ordinamenti di diversi Stati membri e configurabile come principio generale. L’Amministrazione è pertanto titolare del munus di verifica e certificazione della sua sussistenza, con riferimento al triennio antecedente la domanda e fino all’adozione del provvedimento finale.

Il referente paradigmatico è individuato nell’importo per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ex art. 3, d.l. n. 382/1989, pari a € 8.263,31 annui, elevato a € 11.362,05 in presenza di coniuge a carico. Tale importo è ritenuto indicativo di un livello di adeguatezza reddituale idoneo a mantenere sé e la famiglia senza gravare sulla collettività. Sul punto il Tribunale richiama la circolare ministeriale del 5 febbraio 2007 e la giurisprudenza amministrativa, tra cui CdS, III, n. 4372/2019 e CdS, III, n. 10394/2024.

Nel caso concreto emerge per tabulas l’adeguatezza dei redditi percepiti dalla ricorrente negli anni 2018-2021, desumibile dall’estratto contributivo INPS e dalle dichiarazioni sostitutive rese dalle eredi della datrice di lavoro, per un importo di € 7.800,00. Il Collegio osserva che il collaboratore domestico non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi se il reddito annuo è inferiore a € 8.000,00, talché la dichiarazione sostitutiva del datore di lavoro è idonea a comprovare la percezione dei redditi. A tali importi si aggiungono quelli del coniuge, emergenti dai modelli 730, pari a € 11.047,00 per il 2021, € 11.197,00 per il 2020 e € 11.225,00 per il 2019.

Il Tribunale ribadisce che nella valutazione della capacità reddituale l’Amministrazione deve tenere conto anche dell’effettivo contributo degli altri membri del nucleo familiare, in ossequio al principio di solidarietà familiare. Il provvedimento impugnato si fonda invece su accertamenti che attestano un reddito inesistente, pari a zero, e omette del tutto la valutazione complessiva richiesta. Le considerazioni espresse in memoria dall’Avvocatura circa la pretesa insufficienza degli importi integrano una motivazione postuma, inammissibile prima ancora che irrilevante. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento della determinazione gravata e compensazione delle spese per le peculiari connotazioni della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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