Cittadinanza: la capacità reddituale si valuta sull’intero nucleo familiare (TAR Campania n. 5754 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito della capacità reddituale richiesto per la concessione della cittadinanza italiana non si esaurisce nel reddito dell’istante, atomisticamente inteso. L’Amministrazione deve verificare l’effettivo contributo offerto dagli altri membri del nucleo familiare, nel rispetto del principio di solidarietà familiare. La valutazione va compiuta sull’intero arco temporale del triennio antecedente la domanda e fino all’adozione del provvedimento finale. Il parametro di riferimento è l’importo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Ove l’Amministrazione ometta il giudizio complessivo sulla capacità reddituale del richiedente e del coniuge, il provvedimento di inammissibilità è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo e da anni impiegato come bracciante agricolo, presentava il 1° luglio 2021 domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, lett. f), della legge n. 91/1992, contestualmente alla coniuge convivente sul territorio nazionale.
La Prefettura di Caserta notificava il 30 giugno 2023 un preavviso di inammissibilità, assumendo l’insufficienza dei redditi del periodo 2018-2022. Il ricorrente replicava depositando i modelli 730, l’estratto conto previdenziale INPS e le dichiarazioni sostitutive delle eredi della datrice di lavoro della coniuge. Con decreto dell’1 febbraio 2024 l’Amministrazione confermava l’inammissibilità per le medesime ragioni. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Campania, deducendo violazione dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e vizi della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la tesi secondo cui la condizione reddituale sarebbe estranea alla normazione primaria. Il requisito dell’autonoma capacità reddituale costituisce una condizione connaturata al sistema e principio comune agli ordinamenti di diversi Stati membri, come già affermato dal TAR Lombardia n. 581/2024 e dal TAR Lazio n. 11028/2022.
L’Amministrazione è titolare del potere di verifica di tale requisito, da esercitare sulla complessiva capacità reddituale dell’istante con riferimento al triennio antecedente la domanda e, in ossequio al principio di massima acquisizione degli interessi al procedimento, fino al momento dell’adozione del provvedimento finale, secondo l’insegnamento del Cons. Stato n. 10394/2024. Il referente paradigmatico è individuato nell’importo fissato per l’esenzione dalla spesa sanitaria dall’art. 3 del d.l. n. 382/1989, pari a € 8.263,31 annui, elevato in presenza di coniuge e figli a carico.
Nel caso concreto il Collegio rileva che dai modelli 730, dall’estratto contributivo INPS e dalle dichiarazioni sostitutive delle eredi della datrice di lavoro emerge, per il periodo 2018-2021, una capacità reddituale complessiva del nucleo sostanzialmente allineata alla soglia minima. Il reddito della coniuge, non obbligata alla dichiarazione dei redditi per importi inferiori a € 8.000,00 annui, era comprovabile proprio mediante la dichiarazione sostitutiva del datore di lavoro domestico.
Il Tribunale ribadisce il principio del diritto vivente secondo cui la valutazione deve considerare non solo il reddito dell’istante ma anche l’effettivo contributo degli altri membri del nucleo familiare, come affermato dal Cons. Stato n. 4372/2019 e riconosciuto dalla stessa circolare ministeriale del 5 febbraio 2007. È mancato, in definitiva, il giudizio sintetico complessivo sulla capacità reddituale del ricorrente e della coniuge. Le considerazioni difensive dell’Avvocatura circa la pretesa insufficienza degli importi risultano inammissibili, integrando in via postuma la motivazione del provvedimento.
Il ricorso è pertanto accolto e la determinazione impugnata annullata, con compensazione delle spese in ragione delle peculiari connotazioni della controversia.
Nota della Redazione
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