Sopravvenuta SCIA in sanatoria e improcedibilità per carenza di interesse (Cons. Stato n. 1529 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta definizione positiva di una SCIA in sanatoria, intervenuta nelle more del giudizio di appello, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., e non la cessazione della materia del contendere. Quest’ultima presuppone, infatti, l’accertamento nel merito della pretesa sostanziale e la piena soddisfazione della stessa ad opera delle successive determinazioni dell’Amministrazione. Ove tale accertamento manchi, la pronuncia resta di natura processuale e si limita a prendere atto dell’inutilità sopravvenuta della decisione. La compensazione integrale delle spese può essere disposta in presenza di eccezionali ragioni, in deroga al principio della soccombenza.

Il Fatto

I ricorrenti in primo grado impugnavano davanti al TAR Puglia la nota con cui il Comune aveva respinto la domanda di sanatoria relativa a lavori eseguiti su un immobile e aveva irrogato una sanzione pecuniaria. Lamentavano che l’Amministrazione avesse qualificato l’intervento come ristrutturazione edilizia anziché come manutenzione straordinaria, sanabile ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001, e che avesse errato nel calcolo della misura massima consentita ex art. 34, comma 2-ter, d.P.R. n. 380/2001 e nell’applicazione del d.m. 5.7.1975 e delle NTA del PRG.

Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo che l’intervento, per caratteristiche e dimensioni, determinasse aumento di sagoma e volumetria e superasse la soglia ammessa dalla normativa richiamata. L’erede del ricorrente originario proponeva appello. Nelle more del giudizio, con memoria del 31.10.2025, riferiva di aver presentato una SCIA a sanatoria, conclusasi positivamente, e chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. Il Comune chiedeva dichiararsi l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse rappresentata dall’appellante. La presentazione della SCIA a sanatoria, la sua integrazione documentale e la chiusura positiva da parte del Comune hanno reso del tutto nuova la situazione di diritto e di fatto rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso.

Ne consegue l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., essendo divenuta certa e definitiva l’inutilità della sentenza per la parte ricorrente. Il Consiglio di Stato richiama sul punto Cons. Stato n. 1218 del 2025, Cons. Stato n. 5402 del 2009 e Cons. Stato n. 5355 del 2008.

La Corte distingue espressamente l’istituto della carenza di interesse da quello della cessazione della materia del contendere. Quest’ultima è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione arrecata dalle successive determinazioni dell’Amministrazione (Cons. Stato n. 5343 del 2017). La decisione che la dichiara non ha valenza meramente processuale, ma contiene l’accertamento del rapporto amministrativo controverso e della pretesa sostanziale vantata dall’interessato (Cons. Stato n. 3767 del 2020; Cons. Stato n. 5533 del 2011).

Nel caso concreto tale accertamento non si è verificato: la definizione sopravvenuta della controversia ha impedito una valutazione nel merito delle censure. Il Collegio dichiara pertanto il ricorso improcedibile e dispone la compensazione integrale delle spese, in deroga al principio della soccombenza, richiamando Cons. Stato n. 5598 del 2025 e ravvisando eccezionali ragioni nella equa ripartizione dell’onere economico tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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