Cittadinanza italiana e difetto di istruttoria sul reddito del nucleo familiare (TAR Emilia-Romagna n. 652 del 09.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91 del 1992, il requisito reddituale deve essere accertato dall’Amministrazione in relazione al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, e non esclusivamente al reddito personale di quest’ultimo. Il diniego prefettizio che non consideri la convivenza con il genitore titolare di reddito sufficiente nel periodo di riferimento è affetto da difetto di istruttoria ed è illegittimo. La mancata ottemperanza all’ordine di riesame impartito con ordinanza cautelare conferma il vizio e ne rende evidente la fondatezza, con annullamento del provvedimento e salvezza del potere di nuova valutazione dell’Amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato alla Prefettura di Ferrara domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91 del 1992. L’Amministrazione ha dichiarato la domanda inammissibile con provvedimento del 27 novembre 2023, rilevando la carenza del requisito reddituale: nessuna dichiarazione fiscale telematica per gli anni 2019 e 2020, reddito del 2021 pari a soli euro 6.671,00, e impossibilità di computare il reddito del padre, non risultante nello stato di famiglia del richiedente.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Emilia-Romagna. Ha dedotto che fino al 2021 era studente e privo di reddito proprio, ma conviveva con il padre, titolare di reddito sufficiente, e con la famiglia di origine; solo dopo la conclusione degli studi aveva trasferito la residenza e avviato attività lavorativa. Il Ministero dell’Interno si è costituito, richiamando gli accertamenti ANPR dai quali il genitore non risultava nello stato di famiglia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto respinto l’istanza di rinvio depositata dal ricorrente il giorno dell’udienza pubblica. Ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 bis dell’art. 73 cod. proc. amm., introdotto dall’art. 17, comma 7, lett. a) n. 2, D.L. n. 80/2021, convertito dalla legge n. 113/2021, e ha ritenuto comunque il ricorso maturo per la decisione.

Nel merito, il Tribunale ha ricostruito il fondamento del provvedimento impugnato: la Prefettura aveva contestato l’insufficienza del reddito del richiedente e l’impossibilità di computare quello del padre, per la sua asserita assenza dallo stato di famiglia. Il ricorrente aveva però allegato elementi sulla convivenza con il genitore nel periodo di riferimento, con conseguente sussistenza del requisito reddituale secondo la disciplina di settore.

Su questa base, con l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-/2024 il TAR aveva accolto l’istanza ai fini del riesame, rilevando che dalla documentazione prodotta emergevano nuovi elementi sulla convivenza con il padre, rilevanti per la determinazione del requisito reddituale. L’Amministrazione era stata onerata di un approfondito riesame della posizione del ricorrente, con termine di sessanta giorni, e la causa era stata rinviata all’udienza del 18 settembre 2024.

La Prefettura non ha ottemperato: non ha effettuato il riesame nel termine assegnato. Il Collegio ne ha tratto la conseguenza sul piano del sindacato di legittimità. Il ricorso è stato accolto per il vizio, ritenuto assorbente, di difetto di istruttoria per mancata valutazione del reddito del nucleo familiare di appartenenza del ricorrente.

Il provvedimento è stato pertanto annullato, restando salvo il potere-dovere dell’Amministrazione di valutare, in una rinnovata istruttoria, gli elementi offerti dal ricorrente insieme a ogni altro atto rilevante ai fini della definizione del procedimento. Le spese sono state compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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